Idoneità eIFU

Il tuo dispositivo può fare a meno della carta? Un albero decisionale eIFU

Sei verifiche determinano se un dispositivo può essere accompagnato da istruzioni per l’uso elettroniche nell’UE. L’albero, l’articolo dietro ciascuna verifica e i casi di uso misto.

Ultima revisione

6
Verifiche
(UE) 2021/2226
Regolamento di esecuzione
(UE) 2025/1234
Modificato da
10 / 15 anni
Conservazione
Questo dispositivo può fare a meno della carta?

Le istruzioni per l’uso elettroniche nell’UE

Regolamento (UE) 2021/2226, modificato dal regolamento (UE) 2025/1234. Le verifiche 1, 2, 3, 5 e 6 si rispondono con sì o no. La verifica 4 determina quale documento resta su supporto cartaceo.

  1. Il dispositivo ha bisogno di istruzioni per l’uso?

    No

    Non sono richieste istruzioni, quindi non c’è nulla da pubblicare. I dispositivi delle classi I e IIa che possono essere utilizzati in modo sicuro senza di esse fanno eccezione (allegato I, 23.1, lettera d), MDR).

  2. È un dispositivo ai sensi del MDR?

    No

    I dispositivi medico-diagnostici in vitro rientrano nell’IVDR: solo uso professionale, con esclusione dei dispositivi destinati ad analisi decentrate (allegato I, 20.1, lettera f), IVDR).

  3. È destinato a utilizzatori professionali?

    No

    La forma elettronica è ammessa solo per i dispositivi destinati a utilizzatori professionali (articolo 3, paragrafo 1). Un dispositivo destinato a utilizzatori profani conserva le istruzioni su supporto cartaceo (MDR, allegato I, 23.1, lettera d). Il software segue una via separata (articolo 3, paragrafo 3).

  4. È ragionevolmente prevedibile un uso da parte di utilizzatori profani?

    Le istruzioni destinate a utilizzatori profani sono fornite su supporto cartaceo. Le istruzioni destinate ai professionisti possono restare elettroniche (articolo 3, paragrafo 2).

    No

  5. La tua valutazione dei rischi dimostra che la sicurezza è mantenuta o migliorata?

    No

    Non dimostrato. La forma elettronica non è appropriata per questo dispositivo finché la valutazione non la sostiene (articolo 4 e articolo 5, punto 1).

  6. Puoi mantenere le condizioni per tutti i 10 o 15 anni previsti?

    No

    Gli obblighi di conservazione, carta su richiesta, lingua, etichettatura e sito web si applicano per l’intero periodo (articoli 5, 6 e 7).

Le istruzioni per l’uso elettroniche sono consentite per questo dispositivo.

Via separata: il software

Il software ai sensi del MDR può fornire le proprie istruzioni tramite sé stesso (articolo 3, paragrafo 3).

Una copia cartacea resta disponibile su richiesta per l’intero periodo di conservazione (articolo 5, punto 3).

Le sei verifiche

Ogni verifica dell’albero, l’articolo da cui deriva e ciò che la determina.

  1. Verifica 1

    Il dispositivo ha bisogno di istruzioni per l’uso?

    MDR, allegato I, cap. III, 23.1, lettera d)

    Le istruzioni per l’uso sono in linea di principio fornite insieme al dispositivo. L’MDR prevede un’eccezione per i dispositivi delle classi I e IIa che possono essere utilizzati in modo sicuro senza di esse. L’eccezione è stretta, e altre disposizioni dello stesso punto possono comunque richiedere che alcune informazioni accompagnino il dispositivo.

    Questa verifica viene per prima perché può escludere una parte del portafoglio senza alcun costo: dove non sono richieste istruzioni, non c’è nulla da pubblicare.

    In caso negativo Non sono richieste istruzioni, quindi non c’è nulla da pubblicare. I dispositivi delle classi I e IIa che possono essere utilizzati in modo sicuro senza di esse fanno eccezione (allegato I, 23.1, lettera d), MDR).

  2. Verifica 2

    È un dispositivo ai sensi del MDR?

    MDR art. 1, par. 4 IVDR, allegato I, 20.1, lettera f)

    Sono denominati «dispositivi» i dispositivi medici, i loro accessori e i prodotti elencati nell’ allegato XVI . Rientrano anche i dispositivi soggetti alle disposizioni transitorie dell’ articolo 120 (considerando 3 del regolamento 2025/1234).

    I dispositivi medico-diagnostici in vitro restano fuori da questo regolamento. L’IVDR contiene una propria autorizzazione, a condizioni simili ma non identiche.

    In caso negativo I dispositivi medico-diagnostici in vitro rientrano nell’IVDR: solo uso professionale, con esclusione dei dispositivi destinati ad analisi decentrate (allegato I, 20.1, lettera f), IVDR).

  3. Verifica 3

    È destinato a utilizzatori professionali?

    Art. 3, par. 1 definizione all’art. 2, punto 2

    Il termine è definito: gli utilizzatori professionali sono le persone che usano il dispositivo nell’esercizio della propria attività professionale nel settore sanitario. La domanda riguarda quindi la qualità in cui il dispositivo viene maneggiato, e non l’identità di chi lo acquista.

    In caso negativo La forma elettronica è ammessa solo per i dispositivi destinati a utilizzatori professionali (articolo 3, paragrafo 1). Un dispositivo destinato a utilizzatori profani conserva le istruzioni su supporto cartaceo (MDR, allegato I, 23.1, lettera d). Il software segue una via separata (articolo 3, paragrafo 3).

  4. Verifica 4

    È ragionevolmente prevedibile un uso da parte di utilizzatori profani?

    Art. 3, par. 2

    La disposizione agisce sulle istruzioni e non sul dispositivo: un uso da parte di utilizzatori profani ragionevolmente prevedibile non fa più uscire il dispositivo dall’ambito di applicazione.

    Aiuta soltanto quando il documento clinico e quello destinato ai profani esistono separatamente. Quando un’unica istruzione serve entrambi i pubblici non c’è nulla da separare, e il documento viene stampato per intero.

    Il ragionamento sui portafogli a uso misto

    In caso affermativo Le istruzioni destinate a utilizzatori profani sono fornite su supporto cartaceo. Le istruzioni destinate ai professionisti possono restare elettroniche (articolo 3, paragrafo 2).

  5. Verifica 5

    La tua valutazione dei rischi dimostra che la sicurezza è mantenuta o migliorata?

    Art. 4 Art. 5, par. 1

    Le verifiche da 1 a 4 stabiliscono che le istruzioni elettroniche sono consentite. Non stabiliscono che la forma elettronica sia appropriata per il dispositivo in questione — a questo serve la valutazione dei rischi documentata, ed è lì che un esame di idoneità svolge la maggior parte del proprio lavoro.

    Deve dimostrare che la forma elettronica mantiene o migliora il livello di sicurezza ottenuto su supporto cartaceo, e coprire almeno gli undici aspetti elencati all’articolo 4, paragrafo 1. Tre di essi tendono a decidere la risposta per un dato dispositivo.

    • Le caratteristiche dell’ambiente in cui il dispositivo sarà usato Ciò che va descritto è il contesto nel punto di utilizzo, non le condizioni in cui il documento è stato redatto. Un terminale condiviso in sala operatoria, un campo sterile in cui nessuno può toccare uno schermo, un’ambulanza fuori copertura di rete e il domicilio di un paziente danno quattro risposte diverse per la stessa istruzione — e quando un dispositivo è usato in più d’uno di essi, la valutazione vale quanto il caso meno favorevole. Art. 4, par. 1, lettera b)
    • L’accesso alle risorse elettroniche al momento dell’uso «Al momento dell’uso» è ciò che dà peso a questo aspetto. Un documento perfettamente disponibile da una scrivania può restare irraggiungibile nella stanza in cui il dispositivo viene aperto. Conta l’attrezzatura di cui l’utilizzatore può ragionevolmente disporre, la connessione in quella stanza e tutto ciò che si frappone: un accesso da autenticare, un’applicazione, un file che non si apre sullo schermo effettivamente presente. Art. 4, par. 1, lettera d)
    • Le situazioni di emergenza medica prevedibili Questo aspetto non giudica il sistema elettronico: individua le situazioni in cui nessuno andrà a consultare alcunché. Quando la valutazione ne individua una, quell’informazione va sul dispositivo stesso o su un foglietto di accompagnamento ( articolo 5, punto 4 ) — il che costituisce una riserva all’interno della via elettronica e non un’esclusione da essa, poiché il resto delle istruzioni può restare elettronico. Art. 4, par. 1, lettera g)

    La valutazione fissa inoltre il periodo entro il quale la versione cartacea sarà fornita su richiesta ( articolo 4, paragrafo 1, lettera i ). Spetta al fabbricante giustificare quel periodo, e l’ articolo 5, punto 3 , lo limita a sette giorni di calendario dal ricevimento della richiesta — oppure alla consegna del dispositivo, se l’utilizzatore lo chiede al momento dell’ordine.

    In caso negativo Non dimostrato. La forma elettronica non è appropriata per questo dispositivo finché la valutazione non la sostiene (articolo 4 e articolo 5, punto 1).

  6. Verifica 6

    Puoi mantenere le condizioni per tutti i 10 o 15 anni previsti?

    Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7

    L’ultima verifica è operativa più che giuridica. Le condizioni non sono difficili da leggere; la questione è se possano essere mantenute per tutto il tempo in cui corrono i periodi di conservazione.

    Le 25 condizioni, articolo per articolo
    Requisito Articolo
    Conservazione, per i dispositivi con data di scadenza definita e ad esclusione dei dispositivi impiantabili: dieci anni dall’immissione sul mercato dell’ultimo dispositivo, e almeno due anni dalla fine della data di scadenza dell’ultimo dispositivo prodotto Art. 5, par. 9
    Quindici anni per i dispositivi impiantabili e per i dispositivi senza data di scadenza definita Art. 5, par. 10
    Versione cartacea su richiesta, senza costi aggiuntivi Art. 5, par. 3
    Disponibilità in ogni Stato membro in cui il dispositivo è messo a disposizione o messo in servizio, salvo giustificazione motivata nella valutazione dei rischi, in una lingua ufficiale dell’Unione stabilita da quello Stato membro Art. 5, par. 2 Art. 5, par. 11
    Storico delle versioni per tutti i periodi di conservazione, con le versioni obsolete fornite su richiesta Art. 5, par. 13
    Etichetta e informazioni sulle modalità di accesso, compreso l’UDI-DI di base o l’UDI-DI e il modo per ottenere la versione cartacea Art. 6
    Un sito web conforme all’ articolo 7, paragrafo 2 , con un indirizzo Internet stabile e direttamente accessibile per tutto il periodo Art. 7, par. 2, lettera e)
    L’indirizzo fornito alla banca dati UDI Art. 7, par. 3

    L’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), è la condizione che un documento ospitato su un sito web commerciale generico ha meno probabilità di soddisfare, perché l’indirizzo è fissato per il periodo di conservazione e non per la vita del sito attuale.

    In caso negativo Gli obblighi di conservazione, carta su richiesta, lingua, etichettatura e sito web si applicano per l’intero periodo (articoli 5, 6 e 7).

La via separata del software

Quando il software rientra nell’MDR, il fabbricante può fornire le istruzioni tramite il software stesso anziché su supporto cartaceo. La disposizione riguarda il mezzo di fornitura, non la categoria di utilizzatore.

Art. 3, par. 3

L’elettronico fornito in aggiunta alla carta

Pubblicare istruzioni elettroniche continuando a fornire il foglietto stampato è un caso diverso, al quale le verifiche precedenti non si applicano. Ciò che si richiede è la coerenza con la versione cartacea — e mantenerla tra lingue e revisioni è la parte che richiede lavoro.

Art. 9

Ciò che la forma elettronica non elimina

Art. 5, par. 3 Art. 5, par. 9 Art. 5, par. 10

Una copia cartacea su richiesta

Senza costi aggiuntivi per l’utilizzatore, per tutto il tempo in cui corre il periodo di conservazione.

Art. 5, par. 4

Le informazioni di emergenza

Informazioni sulle situazioni di emergenza medica prevedibili, fornite sul dispositivo stesso o su un foglietto di accompagnamento.

Art. 6, par. 2

Le modalità di accesso

Sull’imballaggio oppure, se ciò non è possibile, in un documento cartaceo fornito con ciascun dispositivo.

Art. 6, par. 5

Il testo integrale

Le istruzioni elettroniche sono consultabili nella loro integralità come testo, che può comprendere simboli e grafici. File video o audio possono aggiungersi, mai sostituirsi.

In pratica

  1. Falla per famiglia di dispositivi

    Non una volta sola per l’azienda. Le verifiche 4, 5 e 6 possono dare esiti diversi per prodotti coperti dallo stesso sistema di gestione per la qualità.

  2. Metti per iscritto le verifiche 3 e 4 man mano

    Sono due posizioni che potrebbe essere necessario difendere durante la valutazione della conformità, ed entrambe sono più facili da scrivere subito che da ricostruire dopo.

  3. Risolvi la verifica 6 prima di scegliere una soluzione

    Riguarda un impegno che si misura in anni, non una decisione presa oggi.

Essere idonei non significa essere obbligati. Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1234 consente le istruzioni per l’uso elettroniche per i dispositivi destinati a utilizzatori professionali; non le impone, e l’obbligo di fornire la versione cartacea su richiesta resta invariato.

Fonti

Ogni affermazione di questa pagina è riconducibile a uno di questi testi, letti nella Gazzetta ufficiale e non in commenti di terzi.

Mostra 4 fonti
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 della Commissione Articolo 2, punto 2, definizione di utilizzatori professionali. Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3: ambito di applicazione, profani e software. Articolo 4, paragrafo 1: aspetti della valutazione dei rischi, comprese le lettere b), d), g) e i). Articolo 5, punti 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 e 13. Articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 5. Articolo 7, paragrafo 2: requisiti del sito web. Articolo 9: istruzioni elettroniche fornite in aggiunta alla carta.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1234 della Commissione Che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 per quanto riguarda i dispositivi medici per i quali le istruzioni per l’uso possono essere fornite in forma elettronica. Soppressione del terzo comma dell’articolo 1, che escludeva i prodotti dell’allegato XVI; soppressione del termine «medico» all’articolo 2, punto 2, e sostituzione del punto 3; sostituzione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2; soppressione dell’articolo 5, punto 12, e sostituzione del punto 13; soppressione dell’articolo 6, paragrafo 4; soppressione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera f), e nuovo articolo 7, paragrafo 3, sulla banca dati UDI; soppressione dell’articolo 8; soppressione del secondo comma dell’articolo 9. Considerando 3: i dispositivi soggetti alle disposizioni transitorie dell’articolo 120.
  • Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) Articolo 1, paragrafo 4, e allegato I, capo III, punto 23.1, lettere d) e f).
  • Regolamento (UE) 2017/746 (IVDR) Allegato I, capo III, punto 20.1, lettera f).