Lista di conformità

La lista eIFU per l’organismo notificato

Venticinque condizioni tratte dagli articoli da 4 a 7 del regolamento (UE) 2021/2226, formulate come ciò che un revisore può chiederti di dimostrare, con l’articolo dietro ciascuna.

Ultima revisione

25
condizioni da dimostrare
Art. 4 a 7
Regol. (UE) 2021/2226
16 luglio 2025
Verifica dell’articolo 8 soppressa
10 o 15 anni
La loro durata

Ammissibilità e conformità sono due esercizi distinti. Un dispositivo può avere i requisiti per le istruzioni per l’uso in forma elettronica e non soddisfare comunque le condizioni legate a quel permesso. Quelle condizioni stanno negli articoli 5 , 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2226, e ciascuna presuppone un documento, una registrazione o un sistema che qualcuno può chiedere di vedere.

Ogni riga qui sotto trova risposta in un riferimento documentale oppure non la trova. Quelle che non la trovano sono il lavoro che una transizione ha ancora davanti.

Le 25 condizioni

Ogni riga trova risposta in un riferimento documentale oppure non la trova. Quelle che non la trovano sono il lavoro che una transizione ha ancora davanti. Ogni riga rimanda all’articolo da cui proviene e a ciò che la dimostra.

  1. Valutazione dei rischi Articolo 4
    • 1 Valutazione dei rischi agli atti Art. 4, par. 1 Art. 4, par. 2
  2. Condizioni sulle istruzioni Articolo 5
    • 2 Dimostrazione di sicurezza Art. 5, par. 1
    • 3 Copertura di ogni Stato membro Art. 5, par. 2
    • 4 Procedura per la copia cartacea su richiesta Art. 5, par. 3
    • 5 Registrazioni delle richieste Art. 5, par. 3
    • 6 Informazioni di emergenza Art. 5, par. 4
    • 7 Registrazioni di verifica e validazione Art. 5, par. 5
    • 8 Valutazione dello schermo integrato Art. 5, par. 6
    • 9 Requisiti hardware e software Art. 5, par. 7
    • 10 Procedura di revisione Art. 5, par. 8
    • 11 Periodo di conservazione determinato Art. 5, par. 9 Art. 5, par. 10
    • 12 Matrice delle lingue Art. 5, par. 11
    • 13 Storico delle versioni pubblicato Art. 5, par. 13
  3. Etichetta e modalità di accesso Articolo 6
    • 14 Grafica dell’etichetta Art. 6, par. 1
    • 15 Modalità di accesso fornite con il dispositivo Art. 6, par. 2
    • 16 Modalità di accesso complete su tutti e quattro i punti Art. 6, par. 3
    • 17 Istruzioni disponibili integralmente come testo Art. 6, par. 5
  4. Il sito web Articolo 7
    • 18 Accesso dal sito web anche quando le istruzioni accompagnano il dispositivo Art. 7, par. 1
    • 19 Formato di uso comune Art. 7, par. 2, lettera a)
    • 20 Controllo degli accessi e protezione da manomissioni Art. 7, par. 2, lettera b)
    • 21 Registrazioni di disponibilità Art. 7, par. 2, lettera c)
    • 22 Posizione GDPR documentata Art. 7, par. 2, lettera d)
    • 23 Impegno scritto sulla stabilità dell’indirizzo Internet Art. 7, par. 2, lettera e)
    • 24 Indirizzo eIFU registrato nella banca dati UDI Art. 7, par. 3
  5. Documentazione tecnica MDR, allegato II
    • 25 Etichette e istruzioni per l’uso agli atti MDR, allegato II, punto 2

Le condizioni, articolo per articolo

Le stesse venticinque, nell’ordine in cui il regolamento le enuncia, con ciò che si può mostrare a un revisore per ognuna.

Valutazione dei rischi

Articolo 4

L’ammissibilità è stata stabilita nella valutazione dei rischi, e ogni condizione qui sotto presuppone che esista. È l’unico documento a cui il resto dell’elenco rimanda.

  1. 1

    Valutazione dei rischi agli atti

    Copre almeno gli undici aspetti elencati all’articolo 4, paragrafo 1, con un processo di aggiornamento basato sull’esperienza acquisita dopo l’immissione sul mercato. Il paragrafo 2 è ciò che ne fa un documento vivo anziché un allegato redatto una volta sola.

    Art. 4, par. 1 Art. 4, par. 2

Condizioni sulle istruzioni

Articolo 5

L’articolo 5 arriva al punto 13, e il punto 12 è stato soppresso nel 2025: restano quindi dodici condizioni. Anche i punti 6, 11 e 13 sono stati modificati. Ciò che resta è la sostanza di un fascicolo eIFU.

  1. 2

    Dimostrazione di sicurezza

    Messa a verbale come conclusione e non sottintesa: la forma elettronica mantiene o migliora il livello di sicurezza ottenuto su carta. Si ricava dagli undici aspetti di cui sopra ed è specifica del dispositivo.

    Art. 5, par. 1
  2. 3

    Copertura di ogni Stato membro

    In cui il dispositivo è messo a disposizione o messo in servizio, salvo diversa giustificazione nella valutazione dei rischi. Quando un mercato viene lasciato fuori, quella giustificazione appartiene alla valutazione e non a uno scambio di corrispondenza.

    Art. 5, par. 2
  3. 4

    Procedura per la copia cartacea su richiesta

    Che indichi il canale di ricezione, il responsabile interno, chi stampa e il termine assunto. Il limite esterno è di 7 giorni di calendario dalla richiesta, oppure la consegna insieme al dispositivo quando la carta è richiesta al momento dell’ordine.

    Art. 5, par. 3
  4. 5

    Registrazioni delle richieste

    Che mostrino il rispetto nella pratica del termine assunto, senza costi aggiuntivi per l’utilizzatore. La disposizione richiede un sistema predisposto: la prova è quindi una procedura corredata di registrazioni, e non la procedura da sola.

    Art. 5, par. 3
  5. 6

    Informazioni di emergenza

    Sul dispositivo o su un foglietto di accompagnamento, con le informazioni di avvio quando il dispositivo ha uno schermo integrato. Qualcosa di stampato accompagna anche un dispositivo senza carta.

    Art. 5, par. 4
  6. 7

    Registrazioni di verifica e validazione

    Sulla corretta progettazione e sul corretto funzionamento delle istruzioni per l’uso in forma elettronica. La portata di questa condizione non è risolta — si veda più avanti — quindi metti a verbale che cosa hai verificato e perché hai delimitato così l’ambito.

    Art. 5, par. 5
  7. 8

    Valutazione dello schermo integrato

    Ove il dispositivo ne abbia uno, a dimostrare che la visualizzazione delle istruzioni non ostacola l’uso sicuro, in particolare le funzioni di monitoraggio o di sostegno delle funzioni vitali.

    Art. 5, par. 6
  8. 9

    Requisiti hardware e software

    L’hardware e il software necessari per visualizzare le istruzioni, pubblicati nel catalogo o su altro idoneo supporto informativo relativo al dispositivo, cioè dove un cliente li troverà davvero.

    Art. 5, par. 7
  9. 10

    Procedura di revisione

    Che disciplini come una revisione viene segnalata con chiarezza e come ciascun utilizzatore ne viene informato quando la revisione era necessaria per motivi di sicurezza.

    Art. 5, par. 8
  10. 11

    Periodo di conservazione determinato

    Per famiglia di dispositivi, con il relativo ragionamento. Dieci anni per i dispositivi con data di scadenza definita, esclusi gli impiantabili, e almeno due anni oltre la fine di tale data di scadenza; quindici anni per i dispositivi impiantabili e per i dispositivi senza data di scadenza definita. Entrambi decorrono dall’ultimo dispositivo immesso sul mercato.

    Art. 5, par. 9 Art. 5, par. 10
  11. 12

    Matrice delle lingue

    Le istruzioni sono disponibili sul sito web in una lingua ufficiale dell’Unione stabilita dallo Stato membro in cui il dispositivo è messo a disposizione. La matrice è ciò che rende tutto questo verificabile.

    Art. 5, par. 11
  12. 13

    Storico delle versioni pubblicato

    Tutte le versioni elettroniche emesse e la loro data di pubblicazione, disponibili sul sito web per tutti i periodi di conservazione, con una via per fornire su richiesta le versioni obsolete.

    Art. 5, par. 13

Etichetta e modalità di accesso

Articolo 6

L’articolo 6 disciplina che cosa può scoprire un utilizzatore che ha in mano la confezione.

  1. 14

    Grafica dell’etichetta

    L’etichetta indica che le istruzioni sono fornite in forma elettronica, sull’imballaggio di ciascuna unità oppure, se del caso, sull’imballaggio di vendita. Per i dispositivi installati in modo fisso l’informazione compare anche sul dispositivo stesso e, per il software, nel punto da cui è concesso l’accesso al software.

    Art. 6, par. 1
  2. 15

    Modalità di accesso fornite con il dispositivo

    Le modalità di accesso stanno dove sta quella dicitura di etichetta: sull’imballaggio di ciascuna unità oppure, se del caso, sull’imballaggio di vendita, e sul dispositivo stesso per i dispositivi installati in modo fisso. Ove ciò non sia possibile, stanno in un documento cartaceo fornito con ciascun dispositivo.

    Art. 6, par. 2
  3. 16

    Modalità di accesso complete su tutti e quattro i punti

    Quanto occorre per consultare le istruzioni; l’UDI-DI di base e/o l’UDI-DI con gli ulteriori elementi di identificazione; i recapiti del fabbricante; e come ed entro quale termine può essere richiesta la copia cartacea senza costi aggiuntivi. Quel termine è quello della copia cartacea su richiesta fissato nella valutazione dei rischi e limitato a 7 giorni di calendario: etichetta, procedura e valutazione devono quindi dire tutte la stessa cosa.

    Art. 6, par. 3
  4. 17

    Istruzioni disponibili integralmente come testo

    Testo che può contenere simboli e grafici e che riporta almeno le stesse informazioni della versione cartacea. File video o audio possono aggiungersi al testo, mai sostituirlo.

    Art. 6, par. 5

L’articolo 6 è il punto in cui etichetta e piattaforma devono coincidere. Il termine indicato nelle modalità di accesso a norma dell’ articolo 6, paragrafo 3, lettera d) , è quello che l’ articolo 5, punto 3 , ricava dalla valutazione dei rischi, valutato a norma dell’ articolo 4, paragrafo 1, lettera i) , ed entrambi devono corrispondere a ciò che la procedura di richiesta effettivamente garantisce.

Il sito web

Articolo 7

L’articolo 7 riguarda il sito web in sé. Dopo la modifica del 2025 restano cinque lettere al paragrafo 2.

  1. 18

    Accesso dal sito web anche quando le istruzioni accompagnano il dispositivo

    Quando le istruzioni sono fornite su un supporto di memorizzazione elettronico o mediante uno schermo integrato, sono rese accessibili anche attraverso un sito web.

    Art. 7, par. 1
  2. 19

    Formato di uso comune

    Un formato di uso comune, leggibile con software disponibile gratuitamente.

    Art. 7, par. 2, lettera a)
  3. 20

    Controllo degli accessi e protezione da manomissioni

    Protezione dall’accesso non autorizzato e dalla manomissione dei contenuti, con le prestazioni di tali garanzie valutate a norma dell’ articolo 4, paragrafo 1, lettera e) . È il rimando che trasforma un’impostazione in una prova.

    Art. 7, par. 2, lettera b)
  4. 21

    Registrazioni di disponibilità

    Che mostrino che i tempi di inattività del server e gli errori di visualizzazione sono ridotti per quanto possibile. Dimostrarlo è una questione di registrazioni di monitoraggio nel tempo e non di una dichiarazione.

    Art. 7, par. 2, lettera c)
  5. 22

    Posizione GDPR documentata

    Il rispetto del regolamento (UE) 2016/679, documentato per il sito web che ospita le istruzioni.

    Art. 7, par. 2, lettera d)
  6. 23

    Impegno scritto sulla stabilità dell’indirizzo Internet

    Stabile e direttamente accessibile per l’intero periodo di conservazione di 10 o 15 anni applicabile al dispositivo. L’indirizzo è impegnato per quel periodo, non per la vita del sito web attuale.

    Art. 7, par. 2, lettera e)
  7. 24

    Indirizzo eIFU registrato nella banca dati UDI

    L’indirizzo è fornito alla banca dati UDI al più tardi a decorrere dalla data in cui si applica la registrazione del dispositivo. I rimandi vanno agli articoli 28 e 123, paragrafo 3, lettera d) o e) , dell’MDR e all’ allegato VI, parte B, punto 22 — e mentre il punto 22 descrive il campo URL come facoltativo, questa disposizione ne rende obbligatoria la compilazione quando le istruzioni sono elettroniche.

    Art. 7, par. 3

Documentazione tecnica

MDR, allegato II

Una riga che nel regolamento di esecuzione non c’è affatto, e quella che decide se un revisore troverà tutto il resto.

  1. 25

    Etichette e istruzioni per l’uso agli atti

    Nelle lingue accettate negli Stati membri in cui il dispositivo è destinato a essere venduto, così che un revisore che legge la documentazione tecnica trovi le prove di cui sopra senza doverle chiedere.

    MDR, allegato II, punto 2

Tre di queste sono impegni e non impostazioni: il periodo di conservazione all’ articolo 5, punto 9 e 10 , la stabilità dell’indirizzo all’ articolo 7, paragrafo 2, lettera e) , e lo storico delle versioni all’ articolo 5, punto 13 . Ciascuna si misura su un arco di anni e non nel momento della valutazione.

Art. 5, par. 5

L’unica condizione la cui portata non è risolta

L’articolo 5, punto 5, richiede prove di verifica e validazione della corretta progettazione e del corretto funzionamento delle istruzioni per l’uso in forma elettronica, senza dire che cosa debba essere verificato. Sono possibili tre letture: il contenuto dell’istruzione, l’istruzione così come l’utilizzatore la riceve, o il sistema che la eroga.

La formulazione è ereditata invariata dall’articolo 5, punto 5, del regolamento (UE) n. 207/2012, anteriore alla struttura incentrata sul sito web che il regolamento ha oggi. Finché la questione non è risolta, metti a verbale l’ambito che hai scelto accanto alle prove.

Che cosa ha soppresso la modifica del 2025

Quattro condizioni hanno lasciato questo elenco nel luglio 2025. Le linee guida e le procedure interne redatte prima di quella data possono ancora riportarle.

  • Art. 5, par. 12

    Notifica degli aggiornamenti a chi ha scaricato le istruzioni

    Soppressa. Resta una funzione sensata, e non è più una condizione del permesso.

  • Art. 6, par. 4

    La parte destinata al paziente delle istruzioni di un impianto su carta

    Soppressa. La regola generale sulle istruzioni destinate ai profani copre ora quel caso.

  • Art. 7, par. 2, lettera f)

    Le versioni precedenti e le loro date di pubblicazione sul sito web

    Soppresse. L’obbligo di storico delle versioni sopravvive in una forma delimitata dai periodi di conservazione, che consente di fornire su richiesta le versioni obsolete.

  • Art. 8

    La verifica degli articoli da 4 a 7 da parte dell’organismo notificato

    Soppressa perché ridondante rispetto alla valutazione della conformità a norma dell’MDR.

Vale la pena segnalare un filo lasciato in sospeso, più che scioglierlo. L’ articolo 9 riguarda le istruzioni per l’uso in forma elettronica fornite in aggiunta a istruzioni cartacee complete, e richiede che le due siano coerenti. Il suo secondo comma, che applicava parti dell’ articolo 7, paragrafo 2 , a quel sito web, è stato soppresso nel 2025 — mentre il secondo comma dell’ articolo 1 continua ad annunciare che il regolamento stabilisce prescrizioni sui siti web per quel caso.

Le righe che citano l’ articolo 7 , insieme all’ articolo 5, punto 13 , sullo storico delle versioni, descrivono l’assetto di hosting e non il sistema qualità. Sono quelle che Ydntfy è costruito per dimostrare.

Fonti

Ogni affermazione di questa pagina è riconducibile a uno di questi testi, letti nella Gazzetta ufficiale e non in commenti secondari.

Mostra 5 fonti
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 della Commissione Citato nella versione modificata, salvo diversa indicazione. Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a k), e articolo 4, paragrafo 2. Articolo 5, punti da 1 a 11 e 13. Articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 5. Articolo 7, paragrafi 1 e 2. L’articolo 5, punto 12, l’articolo 6, paragrafo 4, l’articolo 8 e il secondo comma dell’articolo 9 sono citati nella formulazione anteriore alla modifica del 2025.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1234 della Commissione Considerando 7 sulle prescrizioni chiarite o soppresse per eliminare incertezze e sovrapposizioni. Qui sono stati utilizzati: la modifica dell’articolo 5, punti 6 e 11; la soppressione dell’articolo 5, punto 12; la sostituzione dell’articolo 5, punto 13; la soppressione dell’articolo 6, paragrafo 4; la soppressione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera f); il nuovo articolo 7, paragrafo 3; la soppressione dell’articolo 8; e la soppressione del secondo comma dell’articolo 9. In vigore dal 16 luglio 2025.
  • Regolamento (UE) 2017/745 Allegato I, capo III, sezione 23.1, lettera f), che consente il formato diverso dalla carta soltanto alle condizioni delle norme di esecuzione. Allegato II, punto 2, su etichette e istruzioni per l’uso nella documentazione tecnica. Articolo 52 e allegati da IX a XI sulla valutazione della conformità. Articolo 28, articolo 123, paragrafo 3, lettere d) ed e), e allegato VI, parte B, punto 22, sulla banca dati UDI.
  • Regolamento (UE) 2016/679 Il regolamento generale sulla protezione dei dati, il cui rispetto l’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), impone al sito web.
  • Regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione Abrogato dal regolamento (UE) 2021/2226. Citato per l’origine della formulazione dell’articolo 5, punto 5, che riporta in termini identici.