La lista eIFU per l’organismo notificato
Venticinque condizioni tratte dagli articoli da 4 a 7 del regolamento (UE) 2021/2226, formulate come ciò che un revisore può chiederti di dimostrare, con l’articolo dietro ciascuna.
Ultima revisione
- 25
- condizioni da dimostrare
- Art. 4 a 7
- Regol. (UE) 2021/2226
- 16 luglio 2025
- Verifica dell’articolo 8 soppressa
- 10 o 15 anni
- La loro durata
Ammissibilità e conformità sono due esercizi distinti. Un dispositivo può avere i requisiti per le istruzioni per l’uso in forma elettronica e non soddisfare comunque le condizioni legate a quel permesso. Quelle condizioni stanno negli articoli 5 5 I fabbricanti dei dispositivi di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, possono fornire agli utilizzatori istruzioni per l’uso in forma elettronica invece che su supporto cartaceo alle seguenti condizioni: 1) la valutazione dei rischi di cui all’articolo 4 dimostra che, fornendo istruzioni per l’uso in forma elettronica, essi mantengono o migliorano il livello di sicurezza offerto dalle istruzioni su supporto cartaceo; 2) forniscono istruzioni per l’uso in forma elettronica in tutti gli Stati membri nei quali il prodotto è reso disponibile o messo in servizio, fatte salve le situazioni debitamente giustificate nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 4; 3) dispongono di un sistema che consente di fornire le istruzioni per l’uso su supporto cartaceo senza costi aggiuntivi per l’utilizzatore durante il periodo stabilito nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, e al più tardi entro sette giorni di calendario dal ricevimento di una richiesta dell’utilizzatore, oppure all’atto della consegna del dispositivo, se una richiesta in tal senso è stata presentata al momento dell’ordine; 4) forniscono, sul dispositivo stesso o su un foglietto di accompagnamento, informazioni in merito alle situazioni di emergenza medica prevedibili e, per i dispositivi muniti di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso, informazioni relative alla messa in funzione del dispositivo; 5) garantiscono la progettazione e il funzionamento corretti delle istruzioni per l’uso in forma elettronica e forniscono a tal fine la prova dei controlli e delle convalide; 6) per i dispositivi muniti di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso, garantiscono che la visualizzazione delle istruzioni non impedisce l’uso sicuro del dispositivo, in particolare per quanto riguarda le funzioni di monitoraggio dei parametri vitali o di supporto vitale; 7) forniscono, nel catalogo o su altro adeguato supporto informativo del dispositivo, informazioni sui requisiti hardware e software per visualizzare le istruzioni per l’uso; 8) dispongono di un sistema atto a indicare chiaramente quando le istruzioni per l’uso sono state riviste e a informare in tal senso ciascun utilizzatore del dispositivo, qualora la revisione si sia resa necessaria per motivi di sicurezza; 9) per i dispositivi con data di scadenza definita, ad eccezione dei dispositivi impiantabili, mantengono a disposizione degli utilizzatori le istruzioni per l’uso in forma elettronica per 10 anni dalla data di immissione sul mercato dell’ultimo dispositivo e per almeno due anni dalla data di scadenza dell’ultimo dispositivo prodotto; 10) per i dispositivi senza data di scadenza definita e i dispositivi impiantabili, mantengono a disposizione degli utilizzatori le istruzioni per l’uso in forma elettronica per 15 anni dalla data di immissione sul mercato dell’ultimo dispositivo; 11) le istruzioni per l’uso sono disponibili sul loro sito web in una lingua ufficiale dell’Unione stabilita dallo Stato membro in cui il dispositivo è messo a disposizione; 13) durante i periodi di cui ai punti 9) e 10), tutte le versioni elettroniche pubblicate delle istruzioni per l’uso e la loro data di pubblicazione sono disponibili sul sito web oppure, per quanto riguarda le versioni obsolete, sono fornite su richiesta. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. , 6 6 1) I fabbricanti indicano chiaramente sull’etichetta che le istruzioni per l’uso del dispositivo sono fornite in forma elettronica invece che su supporto cartaceo. Tali informazioni figurano sull’imballaggio di ciascuna unità o, se del caso, sul confezionamento commerciale. Nel caso dei dispositivi fissi installati, dette informazioni figurano anche sul dispositivo stesso. Nel caso dei software, le informazioni sono fornite nel punto da cui è garantito l’accesso ai software. 2) I fabbricanti forniscono informazioni sulle modalità di accesso alle istruzioni per l’uso in forma elettronica. Tali informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 1, secondo comma, oppure, se ciò non è possibile, in un documento cartaceo fornito con ciascun dispositivo. 3) Le informazioni sulle modalità di accesso alle istruzioni per l’uso in forma elettronica comprendono: a) qualunque informazione necessaria alla consultazione delle istruzioni per l’uso; b) l’UDI-DI di base e/o l’UDI-DI del dispositivo, di cui rispettivamente all’articolo 27, paragrafo 6, e all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2017/745, e qualunque ulteriore informazione che consenta l’identificazione del dispositivo, compresi il nome e, se del caso, il modello; c) le coordinate del fabbricante, ad esempio nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica o altri mezzi di comunicazione online e sito web; d) indicazioni su dove e come si possono richiedere le istruzioni per l’uso su supporto cartaceo e il termine entro cui ottenere tali istruzioni senza costi aggiuntivi, conformemente all’articolo 5, punto 3. 5) Le istruzioni per l’uso in forma elettronica sono consultabili nella loro integralità come testo, che può comprendere simboli e grafici, e contengono almeno le stesse informazioni della versione su supporto cartaceo. In aggiunta al testo possono essere forniti file video o audio. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. e 7 7 1) Qualora i fabbricanti forniscano le istruzioni per l’uso in forma elettronica su un supporto elettronico portatile insieme al dispositivo, o qualora il dispositivo stesso sia munito di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso, dette istruzioni per l’uso in forma elettronica sono rese accessibili agli utilizzatori anche mediante un sito web. 2) Il sito web in cui figurano le istruzioni per l’uso di un dispositivo fornite in forma elettronica invece che su supporto cartaceo è conforme ai seguenti requisiti: a) le istruzioni per l’uso sono fornite in un formato comunemente usato che possa essere letto con un software liberamente disponibile; b) è protetto dall’accesso non autorizzato e da manomissioni dei contenuti in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e); c) funziona in modo che le interruzioni e gli errori di visualizzazione del server siano ridotti per quanto possibile; d) soddisfa i requisiti del regolamento (UE) 2016/679; e) l’indirizzo Internet visualizzato conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, è stabile e direttamente accessibile nei periodi di cui all’articolo 5, paragrafi 9 e 10. 3) Al più tardi alla data dalla quale si applica la registrazione dei dispositivi nella banca dati UDI di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/745 conformemente all’articolo 123, paragrafo 3, lettera d) o e), dello stesso regolamento, a seconda dei casi, il fabbricante fornisce l’indirizzo Internet di cui al paragrafo 2), lettera e), del presente articolo alla banca dati UDI in conformità all’allegato VI, parte B, punto 22, del regolamento (UE) 2017/745. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. del regolamento (UE) 2021/2226, e ciascuna presuppone un documento, una registrazione o un sistema che qualcuno può chiedere di vedere.
Ogni riga qui sotto trova risposta in un riferimento documentale oppure non la trova. Quelle che non la trovano sono il lavoro che una transizione ha ancora davanti.
Le 25 condizioni
Ogni riga trova risposta in un riferimento documentale oppure non la trova. Quelle che non la trovano sono il lavoro che una transizione ha ancora davanti. Ogni riga rimanda all’articolo da cui proviene e a ciò che la dimostra.
- Valutazione dei rischi Articolo 4 Articolo 4 1) I fabbricanti dei dispositivi di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, che forniscono agli utilizzatori istruzioni per l’uso in forma elettronica invece che su supporto cartaceo, effettuano una valutazione documentata dei rischi vertente almeno sui seguenti aspetti: a) le conoscenze e l’esperienza degli utilizzatori previsti, in particolare per quanto riguarda l’uso del dispositivo e le esigenze dell’utilizzatore; b) le caratteristiche dell’ambiente in cui il dispositivo sarà usato; c) le conoscenze e l’esperienza dell’utilizzatore previsto per quanto riguarda l’hardware e il software necessari per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso in forma elettronica; d) l’accesso dell’utilizzatore alle risorse elettroniche ragionevolmente prevedibili necessarie al momento dell’uso; e) l’efficacia dei sistemi di sicurezza atti a garantire la protezione dei dati e dei contenuti elettronici da manomissioni; f) i meccanismi di sicurezza e di back-up in caso di guasti all’hardware e al software, in particolare se le istruzioni per l’uso in forma elettronica sono integrate nel dispositivo; g) le situazioni di emergenza medica prevedibili che richiedono la fornitura di informazioni su supporto cartaceo; h) le ripercussioni di una temporanea indisponibilità del sito web specifico o di Internet in generale, o di un problema di accesso nella struttura sanitaria, nonché le misure di sicurezza disponibili per ovviare a tale situazione; i) la valutazione relativa al periodo durante il quale le istruzioni per l’uso sono fornite su supporto cartaceo su richiesta dell’utilizzatore; j) la valutazione della compatibilità del sito web che presenta le istruzioni elettroniche per l’uso con i vari dispositivi che potrebbero essere utilizzati per visualizzare dette istruzioni; k) la gestione delle diverse versioni delle istruzioni per l’uso, se del caso conformemente all’articolo 5, paragrafo 8. 2) La valutazione dei rischi connessi alla fornitura di istruzioni per l’uso in forma elettronica è aggiornata alla luce dell’esperienza acquisita nella fase post-commercializzazione. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 1 Valutazione dei rischi agli atti Art. 4, par. 1 Art. 4, par. 1 I fabbricanti dei dispositivi di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, che forniscono agli utilizzatori istruzioni per l’uso in forma elettronica invece che su supporto cartaceo, effettuano una valutazione documentata dei rischi vertente almeno sui seguenti aspetti: a) le conoscenze e l’esperienza degli utilizzatori previsti, in particolare per quanto riguarda l’uso del dispositivo e le esigenze dell’utilizzatore; b) le caratteristiche dell’ambiente in cui il dispositivo sarà usato; c) le conoscenze e l’esperienza dell’utilizzatore previsto per quanto riguarda l’hardware e il software necessari per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso in forma elettronica; d) l’accesso dell’utilizzatore alle risorse elettroniche ragionevolmente prevedibili necessarie al momento dell’uso; e) l’efficacia dei sistemi di sicurezza atti a garantire la protezione dei dati e dei contenuti elettronici da manomissioni; f) i meccanismi di sicurezza e di back-up in caso di guasti all’hardware e al software, in particolare se le istruzioni per l’uso in forma elettronica sono integrate nel dispositivo; g) le situazioni di emergenza medica prevedibili che richiedono la fornitura di informazioni su supporto cartaceo; h) le ripercussioni di una temporanea indisponibilità del sito web specifico o di Internet in generale, o di un problema di accesso nella struttura sanitaria, nonché le misure di sicurezza disponibili per ovviare a tale situazione; i) la valutazione relativa al periodo durante il quale le istruzioni per l’uso sono fornite su supporto cartaceo su richiesta dell’utilizzatore; j) la valutazione della compatibilità del sito web che presenta le istruzioni elettroniche per l’uso con i vari dispositivi che potrebbero essere utilizzati per visualizzare dette istruzioni; k) la gestione delle diverse versioni delle istruzioni per l’uso, se del caso conformemente all’articolo 5, paragrafo 8. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Art. 4, par. 2 Art. 4, par. 2 La valutazione dei rischi connessi alla fornitura di istruzioni per l’uso in forma elettronica è aggiornata alla luce dell’esperienza acquisita nella fase post-commercializzazione. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- Condizioni sulle istruzioni Articolo 5 Articolo 5 I fabbricanti dei dispositivi di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, possono fornire agli utilizzatori istruzioni per l’uso in forma elettronica invece che su supporto cartaceo alle seguenti condizioni: 1) la valutazione dei rischi di cui all’articolo 4 dimostra che, fornendo istruzioni per l’uso in forma elettronica, essi mantengono o migliorano il livello di sicurezza offerto dalle istruzioni su supporto cartaceo; 2) forniscono istruzioni per l’uso in forma elettronica in tutti gli Stati membri nei quali il prodotto è reso disponibile o messo in servizio, fatte salve le situazioni debitamente giustificate nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 4; 3) dispongono di un sistema che consente di fornire le istruzioni per l’uso su supporto cartaceo senza costi aggiuntivi per l’utilizzatore durante il periodo stabilito nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, e al più tardi entro sette giorni di calendario dal ricevimento di una richiesta dell’utilizzatore, oppure all’atto della consegna del dispositivo, se una richiesta in tal senso è stata presentata al momento dell’ordine; 4) forniscono, sul dispositivo stesso o su un foglietto di accompagnamento, informazioni in merito alle situazioni di emergenza medica prevedibili e, per i dispositivi muniti di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso, informazioni relative alla messa in funzione del dispositivo; 5) garantiscono la progettazione e il funzionamento corretti delle istruzioni per l’uso in forma elettronica e forniscono a tal fine la prova dei controlli e delle convalide; 6) per i dispositivi muniti di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso, garantiscono che la visualizzazione delle istruzioni non impedisce l’uso sicuro del dispositivo, in particolare per quanto riguarda le funzioni di monitoraggio dei parametri vitali o di supporto vitale; 7) forniscono, nel catalogo o su altro adeguato supporto informativo del dispositivo, informazioni sui requisiti hardware e software per visualizzare le istruzioni per l’uso; 8) dispongono di un sistema atto a indicare chiaramente quando le istruzioni per l’uso sono state riviste e a informare in tal senso ciascun utilizzatore del dispositivo, qualora la revisione si sia resa necessaria per motivi di sicurezza; 9) per i dispositivi con data di scadenza definita, ad eccezione dei dispositivi impiantabili, mantengono a disposizione degli utilizzatori le istruzioni per l’uso in forma elettronica per 10 anni dalla data di immissione sul mercato dell’ultimo dispositivo e per almeno due anni dalla data di scadenza dell’ultimo dispositivo prodotto; 10) per i dispositivi senza data di scadenza definita e i dispositivi impiantabili, mantengono a disposizione degli utilizzatori le istruzioni per l’uso in forma elettronica per 15 anni dalla data di immissione sul mercato dell’ultimo dispositivo; 11) le istruzioni per l’uso sono disponibili sul loro sito web in una lingua ufficiale dell’Unione stabilita dallo Stato membro in cui il dispositivo è messo a disposizione; 13) durante i periodi di cui ai punti 9) e 10), tutte le versioni elettroniche pubblicate delle istruzioni per l’uso e la loro data di pubblicazione sono disponibili sul sito web oppure, per quanto riguarda le versioni obsolete, sono fornite su richiesta. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 2 Dimostrazione di sicurezza Art. 5, par. 1 Art. 5, par. 1 la valutazione dei rischi di cui all’articolo 4 dimostra che, fornendo istruzioni per l’uso in forma elettronica, essi mantengono o migliorano il livello di sicurezza offerto dalle istruzioni su supporto cartaceo; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 3 Copertura di ogni Stato membro Art. 5, par. 2 Art. 5, par. 2 forniscono istruzioni per l’uso in forma elettronica in tutti gli Stati membri nei quali il prodotto è reso disponibile o messo in servizio, fatte salve le situazioni debitamente giustificate nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 4; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 4 Procedura per la copia cartacea su richiesta Art. 5, par. 3 Art. 5, par. 3 dispongono di un sistema che consente di fornire le istruzioni per l’uso su supporto cartaceo senza costi aggiuntivi per l’utilizzatore durante il periodo stabilito nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, e al più tardi entro sette giorni di calendario dal ricevimento di una richiesta dell’utilizzatore, oppure all’atto della consegna del dispositivo, se una richiesta in tal senso è stata presentata al momento dell’ordine; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 5 Registrazioni delle richieste Art. 5, par. 3 Art. 5, par. 3 dispongono di un sistema che consente di fornire le istruzioni per l’uso su supporto cartaceo senza costi aggiuntivi per l’utilizzatore durante il periodo stabilito nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, e al più tardi entro sette giorni di calendario dal ricevimento di una richiesta dell’utilizzatore, oppure all’atto della consegna del dispositivo, se una richiesta in tal senso è stata presentata al momento dell’ordine; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 6 Informazioni di emergenza Art. 5, par. 4 Art. 5, par. 4 forniscono, sul dispositivo stesso o su un foglietto di accompagnamento, informazioni in merito alle situazioni di emergenza medica prevedibili e, per i dispositivi muniti di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso, informazioni relative alla messa in funzione del dispositivo; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 7 Registrazioni di verifica e validazione Art. 5, par. 5 Art. 5, par. 5 garantiscono la progettazione e il funzionamento corretti delle istruzioni per l’uso in forma elettronica e forniscono a tal fine la prova dei controlli e delle convalide; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 8 Valutazione dello schermo integrato Art. 5, par. 6 Art. 5, par. 6 per i dispositivi muniti di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso, garantiscono che la visualizzazione delle istruzioni non impedisce l’uso sicuro del dispositivo, in particolare per quanto riguarda le funzioni di monitoraggio dei parametri vitali o di supporto vitale; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 9 Requisiti hardware e software Art. 5, par. 7 Art. 5, par. 7 forniscono, nel catalogo o su altro adeguato supporto informativo del dispositivo, informazioni sui requisiti hardware e software per visualizzare le istruzioni per l’uso; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 10 Procedura di revisione Art. 5, par. 8 Art. 5, par. 8 dispongono di un sistema atto a indicare chiaramente quando le istruzioni per l’uso sono state riviste e a informare in tal senso ciascun utilizzatore del dispositivo, qualora la revisione si sia resa necessaria per motivi di sicurezza; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 11 Periodo di conservazione determinato Art. 5, par. 9 Art. 5, par. 9 per i dispositivi con data di scadenza definita, ad eccezione dei dispositivi impiantabili, mantengono a disposizione degli utilizzatori le istruzioni per l’uso in forma elettronica per 10 anni dalla data di immissione sul mercato dell’ultimo dispositivo e per almeno due anni dalla data di scadenza dell’ultimo dispositivo prodotto; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Art. 5, par. 10 Art. 5, par. 10 per i dispositivi senza data di scadenza definita e i dispositivi impiantabili, mantengono a disposizione degli utilizzatori le istruzioni per l’uso in forma elettronica per 15 anni dalla data di immissione sul mercato dell’ultimo dispositivo; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 12 Matrice delle lingue Art. 5, par. 11 Art. 5, par. 11 le istruzioni per l’uso sono disponibili sul loro sito web in una lingua ufficiale dell’Unione stabilita dallo Stato membro in cui il dispositivo è messo a disposizione; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 13 Storico delle versioni pubblicato Art. 5, par. 13 Art. 5, par. 13 durante i periodi di cui ai punti 9) e 10), tutte le versioni elettroniche pubblicate delle istruzioni per l’uso e la loro data di pubblicazione sono disponibili sul sito web oppure, per quanto riguarda le versioni obsolete, sono fornite su richiesta. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- Etichetta e modalità di accesso Articolo 6 Articolo 6 1) I fabbricanti indicano chiaramente sull’etichetta che le istruzioni per l’uso del dispositivo sono fornite in forma elettronica invece che su supporto cartaceo. Tali informazioni figurano sull’imballaggio di ciascuna unità o, se del caso, sul confezionamento commerciale. Nel caso dei dispositivi fissi installati, dette informazioni figurano anche sul dispositivo stesso. Nel caso dei software, le informazioni sono fornite nel punto da cui è garantito l’accesso ai software. 2) I fabbricanti forniscono informazioni sulle modalità di accesso alle istruzioni per l’uso in forma elettronica. Tali informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 1, secondo comma, oppure, se ciò non è possibile, in un documento cartaceo fornito con ciascun dispositivo. 3) Le informazioni sulle modalità di accesso alle istruzioni per l’uso in forma elettronica comprendono: a) qualunque informazione necessaria alla consultazione delle istruzioni per l’uso; b) l’UDI-DI di base e/o l’UDI-DI del dispositivo, di cui rispettivamente all’articolo 27, paragrafo 6, e all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2017/745, e qualunque ulteriore informazione che consenta l’identificazione del dispositivo, compresi il nome e, se del caso, il modello; c) le coordinate del fabbricante, ad esempio nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica o altri mezzi di comunicazione online e sito web; d) indicazioni su dove e come si possono richiedere le istruzioni per l’uso su supporto cartaceo e il termine entro cui ottenere tali istruzioni senza costi aggiuntivi, conformemente all’articolo 5, punto 3. 5) Le istruzioni per l’uso in forma elettronica sono consultabili nella loro integralità come testo, che può comprendere simboli e grafici, e contengono almeno le stesse informazioni della versione su supporto cartaceo. In aggiunta al testo possono essere forniti file video o audio. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 14 Grafica dell’etichetta Art. 6, par. 1 Art. 6, par. 1 I fabbricanti indicano chiaramente sull’etichetta che le istruzioni per l’uso del dispositivo sono fornite in forma elettronica invece che su supporto cartaceo. Tali informazioni figurano sull’imballaggio di ciascuna unità o, se del caso, sul confezionamento commerciale. Nel caso dei dispositivi fissi installati, dette informazioni figurano anche sul dispositivo stesso. Nel caso dei software, le informazioni sono fornite nel punto da cui è garantito l’accesso ai software. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 15 Modalità di accesso fornite con il dispositivo Art. 6, par. 2 Art. 6, par. 2 I fabbricanti forniscono informazioni sulle modalità di accesso alle istruzioni per l’uso in forma elettronica. Tali informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 1, secondo comma, oppure, se ciò non è possibile, in un documento cartaceo fornito con ciascun dispositivo. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 16 Modalità di accesso complete su tutti e quattro i punti Art. 6, par. 3 Art. 6, par. 3 Le informazioni sulle modalità di accesso alle istruzioni per l’uso in forma elettronica comprendono: a) qualunque informazione necessaria alla consultazione delle istruzioni per l’uso; b) l’UDI-DI di base e/o l’UDI-DI del dispositivo, di cui rispettivamente all’articolo 27, paragrafo 6, e all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2017/745, e qualunque ulteriore informazione che consenta l’identificazione del dispositivo, compresi il nome e, se del caso, il modello; c) le coordinate del fabbricante, ad esempio nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica o altri mezzi di comunicazione online e sito web; d) indicazioni su dove e come si possono richiedere le istruzioni per l’uso su supporto cartaceo e il termine entro cui ottenere tali istruzioni senza costi aggiuntivi, conformemente all’articolo 5, punto 3. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 17 Istruzioni disponibili integralmente come testo Art. 6, par. 5 Art. 6, par. 5 Le istruzioni per l’uso in forma elettronica sono consultabili nella loro integralità come testo, che può comprendere simboli e grafici, e contengono almeno le stesse informazioni della versione su supporto cartaceo. In aggiunta al testo possono essere forniti file video o audio. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- Il sito web Articolo 7 Articolo 7 1) Qualora i fabbricanti forniscano le istruzioni per l’uso in forma elettronica su un supporto elettronico portatile insieme al dispositivo, o qualora il dispositivo stesso sia munito di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso, dette istruzioni per l’uso in forma elettronica sono rese accessibili agli utilizzatori anche mediante un sito web. 2) Il sito web in cui figurano le istruzioni per l’uso di un dispositivo fornite in forma elettronica invece che su supporto cartaceo è conforme ai seguenti requisiti: a) le istruzioni per l’uso sono fornite in un formato comunemente usato che possa essere letto con un software liberamente disponibile; b) è protetto dall’accesso non autorizzato e da manomissioni dei contenuti in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e); c) funziona in modo che le interruzioni e gli errori di visualizzazione del server siano ridotti per quanto possibile; d) soddisfa i requisiti del regolamento (UE) 2016/679; e) l’indirizzo Internet visualizzato conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, è stabile e direttamente accessibile nei periodi di cui all’articolo 5, paragrafi 9 e 10. 3) Al più tardi alla data dalla quale si applica la registrazione dei dispositivi nella banca dati UDI di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/745 conformemente all’articolo 123, paragrafo 3, lettera d) o e), dello stesso regolamento, a seconda dei casi, il fabbricante fornisce l’indirizzo Internet di cui al paragrafo 2), lettera e), del presente articolo alla banca dati UDI in conformità all’allegato VI, parte B, punto 22, del regolamento (UE) 2017/745. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 18 Accesso dal sito web anche quando le istruzioni accompagnano il dispositivo Art. 7, par. 1 Art. 7, par. 1 Qualora i fabbricanti forniscano le istruzioni per l’uso in forma elettronica su un supporto elettronico portatile insieme al dispositivo, o qualora il dispositivo stesso sia munito di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso, dette istruzioni per l’uso in forma elettronica sono rese accessibili agli utilizzatori anche mediante un sito web. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 19 Formato di uso comune Art. 7, par. 2, lettera a) Art. 7, par. 2, lettera a) le istruzioni per l’uso sono fornite in un formato comunemente usato che possa essere letto con un software liberamente disponibile; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 20 Controllo degli accessi e protezione da manomissioni Art. 7, par. 2, lettera b) Art. 7, par. 2, lettera b) è protetto dall’accesso non autorizzato e da manomissioni dei contenuti in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e); eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 21 Registrazioni di disponibilità Art. 7, par. 2, lettera c) Art. 7, par. 2, lettera c) funziona in modo che le interruzioni e gli errori di visualizzazione del server siano ridotti per quanto possibile; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 22 Posizione GDPR documentata Art. 7, par. 2, lettera d) Art. 7, par. 2, lettera d) soddisfa i requisiti del regolamento (UE) 2016/679; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 23 Impegno scritto sulla stabilità dell’indirizzo Internet Art. 7, par. 2, lettera e) Art. 7, par. 2, lettera e) l’indirizzo Internet visualizzato conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, è stabile e direttamente accessibile nei periodi di cui all’articolo 5, paragrafi 9 e 10. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- 24 Indirizzo eIFU registrato nella banca dati UDI Art. 7, par. 3 Art. 7, par. 3 Al più tardi alla data dalla quale si applica la registrazione dei dispositivi nella banca dati UDI di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/745 conformemente all’articolo 123, paragrafo 3, lettera d) o e), dello stesso regolamento, a seconda dei casi, il fabbricante fornisce l’indirizzo Internet di cui al paragrafo 2), lettera e), del presente articolo alla banca dati UDI in conformità all’allegato VI, parte B, punto 22, del regolamento (UE) 2017/745. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
- Documentazione tecnica MDR, allegato II
- 25 Etichette e istruzioni per l’uso agli atti MDR, allegato II, punto 2 MDR, allegato II, punto 2 INFORMATION TO BE SUPPLIED BY THE MANUFACTURER A complete set of: — the label or labels on the device and on its packaging, such as single unit packaging, sales packaging, transport packaging in case of specific management conditions, in the languages accepted in the Member States where the device is envisaged to be sold; and — the instructions for use in the languages accepted in the Member States where the device is envisaged to be sold. MDR · versione consolidata del 2026-07-19. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Le condizioni, articolo per articolo
Le stesse venticinque, nell’ordine in cui il regolamento le enuncia, con ciò che si può mostrare a un revisore per ognuna.
Valutazione dei rischi
Articolo 4 Articolo 4 1) I fabbricanti dei dispositivi di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, che forniscono agli utilizzatori istruzioni per l’uso in forma elettronica invece che su supporto cartaceo, effettuano una valutazione documentata dei rischi vertente almeno sui seguenti aspetti: a) le conoscenze e l’esperienza degli utilizzatori previsti, in particolare per quanto riguarda l’uso del dispositivo e le esigenze dell’utilizzatore; b) le caratteristiche dell’ambiente in cui il dispositivo sarà usato; c) le conoscenze e l’esperienza dell’utilizzatore previsto per quanto riguarda l’hardware e il software necessari per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso in forma elettronica; d) l’accesso dell’utilizzatore alle risorse elettroniche ragionevolmente prevedibili necessarie al momento dell’uso; e) l’efficacia dei sistemi di sicurezza atti a garantire la protezione dei dati e dei contenuti elettronici da manomissioni; f) i meccanismi di sicurezza e di back-up in caso di guasti all’hardware e al software, in particolare se le istruzioni per l’uso in forma elettronica sono integrate nel dispositivo; g) le situazioni di emergenza medica prevedibili che richiedono la fornitura di informazioni su supporto cartaceo; h) le ripercussioni di una temporanea indisponibilità del sito web specifico o di Internet in generale, o di un problema di accesso nella struttura sanitaria, nonché le misure di sicurezza disponibili per ovviare a tale situazione; i) la valutazione relativa al periodo durante il quale le istruzioni per l’uso sono fornite su supporto cartaceo su richiesta dell’utilizzatore; j) la valutazione della compatibilità del sito web che presenta le istruzioni elettroniche per l’uso con i vari dispositivi che potrebbero essere utilizzati per visualizzare dette istruzioni; k) la gestione delle diverse versioni delle istruzioni per l’uso, se del caso conformemente all’articolo 5, paragrafo 8. 2) La valutazione dei rischi connessi alla fornitura di istruzioni per l’uso in forma elettronica è aggiornata alla luce dell’esperienza acquisita nella fase post-commercializzazione. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.L’ammissibilità è stata stabilita nella valutazione dei rischi, e ogni condizione qui sotto presuppone che esista. È l’unico documento a cui il resto dell’elenco rimanda.
- 1 Art. 4, par. 1 Art. 4, par. 1 I fabbricanti dei dispositivi di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, che forniscono agli utilizzatori istruzioni per l’uso in forma elettronica invece che su supporto cartaceo, effettuano una valutazione documentata dei rischi vertente almeno sui seguenti aspetti: a) le conoscenze e l’esperienza degli utilizzatori previsti, in particolare per quanto riguarda l’uso del dispositivo e le esigenze dell’utilizzatore; b) le caratteristiche dell’ambiente in cui il dispositivo sarà usato; c) le conoscenze e l’esperienza dell’utilizzatore previsto per quanto riguarda l’hardware e il software necessari per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso in forma elettronica; d) l’accesso dell’utilizzatore alle risorse elettroniche ragionevolmente prevedibili necessarie al momento dell’uso; e) l’efficacia dei sistemi di sicurezza atti a garantire la protezione dei dati e dei contenuti elettronici da manomissioni; f) i meccanismi di sicurezza e di back-up in caso di guasti all’hardware e al software, in particolare se le istruzioni per l’uso in forma elettronica sono integrate nel dispositivo; g) le situazioni di emergenza medica prevedibili che richiedono la fornitura di informazioni su supporto cartaceo; h) le ripercussioni di una temporanea indisponibilità del sito web specifico o di Internet in generale, o di un problema di accesso nella struttura sanitaria, nonché le misure di sicurezza disponibili per ovviare a tale situazione; i) la valutazione relativa al periodo durante il quale le istruzioni per l’uso sono fornite su supporto cartaceo su richiesta dell’utilizzatore; j) la valutazione della compatibilità del sito web che presenta le istruzioni elettroniche per l’uso con i vari dispositivi che potrebbero essere utilizzati per visualizzare dette istruzioni; k) la gestione delle diverse versioni delle istruzioni per l’uso, se del caso conformemente all’articolo 5, paragrafo 8. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Art. 4, par. 2 Art. 4, par. 2 La valutazione dei rischi connessi alla fornitura di istruzioni per l’uso in forma elettronica è aggiornata alla luce dell’esperienza acquisita nella fase post-commercializzazione. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Valutazione dei rischi agli atti
Copre almeno gli undici aspetti elencati all’articolo 4, paragrafo 1, con un processo di aggiornamento basato sull’esperienza acquisita dopo l’immissione sul mercato. Il paragrafo 2 è ciò che ne fa un documento vivo anziché un allegato redatto una volta sola.
Condizioni sulle istruzioni
Articolo 5 Articolo 5 I fabbricanti dei dispositivi di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 3, possono fornire agli utilizzatori istruzioni per l’uso in forma elettronica invece che su supporto cartaceo alle seguenti condizioni: 1) la valutazione dei rischi di cui all’articolo 4 dimostra che, fornendo istruzioni per l’uso in forma elettronica, essi mantengono o migliorano il livello di sicurezza offerto dalle istruzioni su supporto cartaceo; 2) forniscono istruzioni per l’uso in forma elettronica in tutti gli Stati membri nei quali il prodotto è reso disponibile o messo in servizio, fatte salve le situazioni debitamente giustificate nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 4; 3) dispongono di un sistema che consente di fornire le istruzioni per l’uso su supporto cartaceo senza costi aggiuntivi per l’utilizzatore durante il periodo stabilito nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, e al più tardi entro sette giorni di calendario dal ricevimento di una richiesta dell’utilizzatore, oppure all’atto della consegna del dispositivo, se una richiesta in tal senso è stata presentata al momento dell’ordine; 4) forniscono, sul dispositivo stesso o su un foglietto di accompagnamento, informazioni in merito alle situazioni di emergenza medica prevedibili e, per i dispositivi muniti di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso, informazioni relative alla messa in funzione del dispositivo; 5) garantiscono la progettazione e il funzionamento corretti delle istruzioni per l’uso in forma elettronica e forniscono a tal fine la prova dei controlli e delle convalide; 6) per i dispositivi muniti di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso, garantiscono che la visualizzazione delle istruzioni non impedisce l’uso sicuro del dispositivo, in particolare per quanto riguarda le funzioni di monitoraggio dei parametri vitali o di supporto vitale; 7) forniscono, nel catalogo o su altro adeguato supporto informativo del dispositivo, informazioni sui requisiti hardware e software per visualizzare le istruzioni per l’uso; 8) dispongono di un sistema atto a indicare chiaramente quando le istruzioni per l’uso sono state riviste e a informare in tal senso ciascun utilizzatore del dispositivo, qualora la revisione si sia resa necessaria per motivi di sicurezza; 9) per i dispositivi con data di scadenza definita, ad eccezione dei dispositivi impiantabili, mantengono a disposizione degli utilizzatori le istruzioni per l’uso in forma elettronica per 10 anni dalla data di immissione sul mercato dell’ultimo dispositivo e per almeno due anni dalla data di scadenza dell’ultimo dispositivo prodotto; 10) per i dispositivi senza data di scadenza definita e i dispositivi impiantabili, mantengono a disposizione degli utilizzatori le istruzioni per l’uso in forma elettronica per 15 anni dalla data di immissione sul mercato dell’ultimo dispositivo; 11) le istruzioni per l’uso sono disponibili sul loro sito web in una lingua ufficiale dell’Unione stabilita dallo Stato membro in cui il dispositivo è messo a disposizione; 13) durante i periodi di cui ai punti 9) e 10), tutte le versioni elettroniche pubblicate delle istruzioni per l’uso e la loro data di pubblicazione sono disponibili sul sito web oppure, per quanto riguarda le versioni obsolete, sono fornite su richiesta. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.L’articolo 5 arriva al punto 13, e il punto 12 è stato soppresso nel 2025: restano quindi dodici condizioni. Anche i punti 6, 11 e 13 sono stati modificati. Ciò che resta è la sostanza di un fascicolo eIFU.
- 2 Art. 5, par. 1 Art. 5, par. 1 la valutazione dei rischi di cui all’articolo 4 dimostra che, fornendo istruzioni per l’uso in forma elettronica, essi mantengono o migliorano il livello di sicurezza offerto dalle istruzioni su supporto cartaceo; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Dimostrazione di sicurezza
Messa a verbale come conclusione e non sottintesa: la forma elettronica mantiene o migliora il livello di sicurezza ottenuto su carta. Si ricava dagli undici aspetti di cui sopra ed è specifica del dispositivo.
- 3 Art. 5, par. 2 Art. 5, par. 2 forniscono istruzioni per l’uso in forma elettronica in tutti gli Stati membri nei quali il prodotto è reso disponibile o messo in servizio, fatte salve le situazioni debitamente giustificate nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 4; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Copertura di ogni Stato membro
In cui il dispositivo è messo a disposizione o messo in servizio, salvo diversa giustificazione nella valutazione dei rischi. Quando un mercato viene lasciato fuori, quella giustificazione appartiene alla valutazione e non a uno scambio di corrispondenza.
- 4 Art. 5, par. 3 Art. 5, par. 3 dispongono di un sistema che consente di fornire le istruzioni per l’uso su supporto cartaceo senza costi aggiuntivi per l’utilizzatore durante il periodo stabilito nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, e al più tardi entro sette giorni di calendario dal ricevimento di una richiesta dell’utilizzatore, oppure all’atto della consegna del dispositivo, se una richiesta in tal senso è stata presentata al momento dell’ordine; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Procedura per la copia cartacea su richiesta
Che indichi il canale di ricezione, il responsabile interno, chi stampa e il termine assunto. Il limite esterno è di 7 giorni di calendario dalla richiesta, oppure la consegna insieme al dispositivo quando la carta è richiesta al momento dell’ordine.
- 5 Art. 5, par. 3 Art. 5, par. 3 dispongono di un sistema che consente di fornire le istruzioni per l’uso su supporto cartaceo senza costi aggiuntivi per l’utilizzatore durante il periodo stabilito nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, e al più tardi entro sette giorni di calendario dal ricevimento di una richiesta dell’utilizzatore, oppure all’atto della consegna del dispositivo, se una richiesta in tal senso è stata presentata al momento dell’ordine; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Registrazioni delle richieste
Che mostrino il rispetto nella pratica del termine assunto, senza costi aggiuntivi per l’utilizzatore. La disposizione richiede un sistema predisposto: la prova è quindi una procedura corredata di registrazioni, e non la procedura da sola.
- 6 Art. 5, par. 4 Art. 5, par. 4 forniscono, sul dispositivo stesso o su un foglietto di accompagnamento, informazioni in merito alle situazioni di emergenza medica prevedibili e, per i dispositivi muniti di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso, informazioni relative alla messa in funzione del dispositivo; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Informazioni di emergenza
Sul dispositivo o su un foglietto di accompagnamento, con le informazioni di avvio quando il dispositivo ha uno schermo integrato. Qualcosa di stampato accompagna anche un dispositivo senza carta.
- 7 Art. 5, par. 5 Art. 5, par. 5 garantiscono la progettazione e il funzionamento corretti delle istruzioni per l’uso in forma elettronica e forniscono a tal fine la prova dei controlli e delle convalide; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Registrazioni di verifica e validazione
Sulla corretta progettazione e sul corretto funzionamento delle istruzioni per l’uso in forma elettronica. La portata di questa condizione non è risolta — si veda più avanti — quindi metti a verbale che cosa hai verificato e perché hai delimitato così l’ambito.
- 8 Art. 5, par. 6 Art. 5, par. 6 per i dispositivi muniti di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso, garantiscono che la visualizzazione delle istruzioni non impedisce l’uso sicuro del dispositivo, in particolare per quanto riguarda le funzioni di monitoraggio dei parametri vitali o di supporto vitale; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Valutazione dello schermo integrato
Ove il dispositivo ne abbia uno, a dimostrare che la visualizzazione delle istruzioni non ostacola l’uso sicuro, in particolare le funzioni di monitoraggio o di sostegno delle funzioni vitali.
- 9 Art. 5, par. 7 Art. 5, par. 7 forniscono, nel catalogo o su altro adeguato supporto informativo del dispositivo, informazioni sui requisiti hardware e software per visualizzare le istruzioni per l’uso; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Requisiti hardware e software
L’hardware e il software necessari per visualizzare le istruzioni, pubblicati nel catalogo o su altro idoneo supporto informativo relativo al dispositivo, cioè dove un cliente li troverà davvero.
- 10 Art. 5, par. 8 Art. 5, par. 8 dispongono di un sistema atto a indicare chiaramente quando le istruzioni per l’uso sono state riviste e a informare in tal senso ciascun utilizzatore del dispositivo, qualora la revisione si sia resa necessaria per motivi di sicurezza; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Procedura di revisione
Che disciplini come una revisione viene segnalata con chiarezza e come ciascun utilizzatore ne viene informato quando la revisione era necessaria per motivi di sicurezza.
- 11 Art. 5, par. 9 Art. 5, par. 9 per i dispositivi con data di scadenza definita, ad eccezione dei dispositivi impiantabili, mantengono a disposizione degli utilizzatori le istruzioni per l’uso in forma elettronica per 10 anni dalla data di immissione sul mercato dell’ultimo dispositivo e per almeno due anni dalla data di scadenza dell’ultimo dispositivo prodotto; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Art. 5, par. 10 Art. 5, par. 10 per i dispositivi senza data di scadenza definita e i dispositivi impiantabili, mantengono a disposizione degli utilizzatori le istruzioni per l’uso in forma elettronica per 15 anni dalla data di immissione sul mercato dell’ultimo dispositivo; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Periodo di conservazione determinato
Per famiglia di dispositivi, con il relativo ragionamento. Dieci anni per i dispositivi con data di scadenza definita, esclusi gli impiantabili, e almeno due anni oltre la fine di tale data di scadenza; quindici anni per i dispositivi impiantabili e per i dispositivi senza data di scadenza definita. Entrambi decorrono dall’ultimo dispositivo immesso sul mercato.
- 12 Art. 5, par. 11 Art. 5, par. 11 le istruzioni per l’uso sono disponibili sul loro sito web in una lingua ufficiale dell’Unione stabilita dallo Stato membro in cui il dispositivo è messo a disposizione; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Matrice delle lingue
Le istruzioni sono disponibili sul sito web in una lingua ufficiale dell’Unione stabilita dallo Stato membro in cui il dispositivo è messo a disposizione. La matrice è ciò che rende tutto questo verificabile.
- 13 Art. 5, par. 13 Art. 5, par. 13 durante i periodi di cui ai punti 9) e 10), tutte le versioni elettroniche pubblicate delle istruzioni per l’uso e la loro data di pubblicazione sono disponibili sul sito web oppure, per quanto riguarda le versioni obsolete, sono fornite su richiesta. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Storico delle versioni pubblicato
Tutte le versioni elettroniche emesse e la loro data di pubblicazione, disponibili sul sito web per tutti i periodi di conservazione, con una via per fornire su richiesta le versioni obsolete.
Etichetta e modalità di accesso
Articolo 6 Articolo 6 1) I fabbricanti indicano chiaramente sull’etichetta che le istruzioni per l’uso del dispositivo sono fornite in forma elettronica invece che su supporto cartaceo. Tali informazioni figurano sull’imballaggio di ciascuna unità o, se del caso, sul confezionamento commerciale. Nel caso dei dispositivi fissi installati, dette informazioni figurano anche sul dispositivo stesso. Nel caso dei software, le informazioni sono fornite nel punto da cui è garantito l’accesso ai software. 2) I fabbricanti forniscono informazioni sulle modalità di accesso alle istruzioni per l’uso in forma elettronica. Tali informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 1, secondo comma, oppure, se ciò non è possibile, in un documento cartaceo fornito con ciascun dispositivo. 3) Le informazioni sulle modalità di accesso alle istruzioni per l’uso in forma elettronica comprendono: a) qualunque informazione necessaria alla consultazione delle istruzioni per l’uso; b) l’UDI-DI di base e/o l’UDI-DI del dispositivo, di cui rispettivamente all’articolo 27, paragrafo 6, e all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2017/745, e qualunque ulteriore informazione che consenta l’identificazione del dispositivo, compresi il nome e, se del caso, il modello; c) le coordinate del fabbricante, ad esempio nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica o altri mezzi di comunicazione online e sito web; d) indicazioni su dove e come si possono richiedere le istruzioni per l’uso su supporto cartaceo e il termine entro cui ottenere tali istruzioni senza costi aggiuntivi, conformemente all’articolo 5, punto 3. 5) Le istruzioni per l’uso in forma elettronica sono consultabili nella loro integralità come testo, che può comprendere simboli e grafici, e contengono almeno le stesse informazioni della versione su supporto cartaceo. In aggiunta al testo possono essere forniti file video o audio. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.L’articolo 6 disciplina che cosa può scoprire un utilizzatore che ha in mano la confezione.
- 14 Art. 6, par. 1 Art. 6, par. 1 I fabbricanti indicano chiaramente sull’etichetta che le istruzioni per l’uso del dispositivo sono fornite in forma elettronica invece che su supporto cartaceo. Tali informazioni figurano sull’imballaggio di ciascuna unità o, se del caso, sul confezionamento commerciale. Nel caso dei dispositivi fissi installati, dette informazioni figurano anche sul dispositivo stesso. Nel caso dei software, le informazioni sono fornite nel punto da cui è garantito l’accesso ai software. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Grafica dell’etichetta
L’etichetta indica che le istruzioni sono fornite in forma elettronica, sull’imballaggio di ciascuna unità oppure, se del caso, sull’imballaggio di vendita. Per i dispositivi installati in modo fisso l’informazione compare anche sul dispositivo stesso e, per il software, nel punto da cui è concesso l’accesso al software.
- 15 Art. 6, par. 2 Art. 6, par. 2 I fabbricanti forniscono informazioni sulle modalità di accesso alle istruzioni per l’uso in forma elettronica. Tali informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 1, secondo comma, oppure, se ciò non è possibile, in un documento cartaceo fornito con ciascun dispositivo. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Modalità di accesso fornite con il dispositivo
Le modalità di accesso stanno dove sta quella dicitura di etichetta: sull’imballaggio di ciascuna unità oppure, se del caso, sull’imballaggio di vendita, e sul dispositivo stesso per i dispositivi installati in modo fisso. Ove ciò non sia possibile, stanno in un documento cartaceo fornito con ciascun dispositivo.
- 16 Art. 6, par. 3 Art. 6, par. 3 Le informazioni sulle modalità di accesso alle istruzioni per l’uso in forma elettronica comprendono: a) qualunque informazione necessaria alla consultazione delle istruzioni per l’uso; b) l’UDI-DI di base e/o l’UDI-DI del dispositivo, di cui rispettivamente all’articolo 27, paragrafo 6, e all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2017/745, e qualunque ulteriore informazione che consenta l’identificazione del dispositivo, compresi il nome e, se del caso, il modello; c) le coordinate del fabbricante, ad esempio nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica o altri mezzi di comunicazione online e sito web; d) indicazioni su dove e come si possono richiedere le istruzioni per l’uso su supporto cartaceo e il termine entro cui ottenere tali istruzioni senza costi aggiuntivi, conformemente all’articolo 5, punto 3. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Modalità di accesso complete su tutti e quattro i punti
Quanto occorre per consultare le istruzioni; l’UDI-DI di base e/o l’UDI-DI con gli ulteriori elementi di identificazione; i recapiti del fabbricante; e come ed entro quale termine può essere richiesta la copia cartacea senza costi aggiuntivi. Quel termine è quello della copia cartacea su richiesta fissato nella valutazione dei rischi e limitato a 7 giorni di calendario: etichetta, procedura e valutazione devono quindi dire tutte la stessa cosa.
- 17 Art. 6, par. 5 Art. 6, par. 5 Le istruzioni per l’uso in forma elettronica sono consultabili nella loro integralità come testo, che può comprendere simboli e grafici, e contengono almeno le stesse informazioni della versione su supporto cartaceo. In aggiunta al testo possono essere forniti file video o audio. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Istruzioni disponibili integralmente come testo
Testo che può contenere simboli e grafici e che riporta almeno le stesse informazioni della versione cartacea. File video o audio possono aggiungersi al testo, mai sostituirlo.
L’articolo 6 è il punto in cui etichetta e piattaforma devono coincidere. Il termine indicato nelle modalità di accesso a norma dell’ articolo 6, paragrafo 3, lettera d) articolo 6, paragrafo 3, lettera d) indicazioni su dove e come si possono richiedere le istruzioni per l’uso su supporto cartaceo e il termine entro cui ottenere tali istruzioni senza costi aggiuntivi, conformemente all’articolo 5, punto 3. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. , è quello che l’ articolo 5, punto 3 articolo 5, punto 3 dispongono di un sistema che consente di fornire le istruzioni per l’uso su supporto cartaceo senza costi aggiuntivi per l’utilizzatore durante il periodo stabilito nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, e al più tardi entro sette giorni di calendario dal ricevimento di una richiesta dell’utilizzatore, oppure all’atto della consegna del dispositivo, se una richiesta in tal senso è stata presentata al momento dell’ordine; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. , ricava dalla valutazione dei rischi, valutato a norma dell’ articolo 4, paragrafo 1, lettera i) articolo 4, paragrafo 1, lettera i) la valutazione relativa al periodo durante il quale le istruzioni per l’uso sono fornite su supporto cartaceo su richiesta dell’utilizzatore; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. , ed entrambi devono corrispondere a ciò che la procedura di richiesta effettivamente garantisce.
Il sito web
Articolo 7 Articolo 7 1) Qualora i fabbricanti forniscano le istruzioni per l’uso in forma elettronica su un supporto elettronico portatile insieme al dispositivo, o qualora il dispositivo stesso sia munito di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso, dette istruzioni per l’uso in forma elettronica sono rese accessibili agli utilizzatori anche mediante un sito web. 2) Il sito web in cui figurano le istruzioni per l’uso di un dispositivo fornite in forma elettronica invece che su supporto cartaceo è conforme ai seguenti requisiti: a) le istruzioni per l’uso sono fornite in un formato comunemente usato che possa essere letto con un software liberamente disponibile; b) è protetto dall’accesso non autorizzato e da manomissioni dei contenuti in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e); c) funziona in modo che le interruzioni e gli errori di visualizzazione del server siano ridotti per quanto possibile; d) soddisfa i requisiti del regolamento (UE) 2016/679; e) l’indirizzo Internet visualizzato conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, è stabile e direttamente accessibile nei periodi di cui all’articolo 5, paragrafi 9 e 10. 3) Al più tardi alla data dalla quale si applica la registrazione dei dispositivi nella banca dati UDI di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/745 conformemente all’articolo 123, paragrafo 3, lettera d) o e), dello stesso regolamento, a seconda dei casi, il fabbricante fornisce l’indirizzo Internet di cui al paragrafo 2), lettera e), del presente articolo alla banca dati UDI in conformità all’allegato VI, parte B, punto 22, del regolamento (UE) 2017/745. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.L’articolo 7 riguarda il sito web in sé. Dopo la modifica del 2025 restano cinque lettere al paragrafo 2.
- 18 Art. 7, par. 1 Art. 7, par. 1 Qualora i fabbricanti forniscano le istruzioni per l’uso in forma elettronica su un supporto elettronico portatile insieme al dispositivo, o qualora il dispositivo stesso sia munito di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso, dette istruzioni per l’uso in forma elettronica sono rese accessibili agli utilizzatori anche mediante un sito web. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Accesso dal sito web anche quando le istruzioni accompagnano il dispositivo
Quando le istruzioni sono fornite su un supporto di memorizzazione elettronico o mediante uno schermo integrato, sono rese accessibili anche attraverso un sito web.
- 19 Art. 7, par. 2, lettera a) Art. 7, par. 2, lettera a) le istruzioni per l’uso sono fornite in un formato comunemente usato che possa essere letto con un software liberamente disponibile; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Formato di uso comune
Un formato di uso comune, leggibile con software disponibile gratuitamente.
- 20 Art. 7, par. 2, lettera b) Art. 7, par. 2, lettera b) è protetto dall’accesso non autorizzato e da manomissioni dei contenuti in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e); eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Controllo degli accessi e protezione da manomissioni
Protezione dall’accesso non autorizzato e dalla manomissione dei contenuti, con le prestazioni di tali garanzie valutate a norma dell’ articolo 4, paragrafo 1, lettera e) articolo 4, paragrafo 1, lettera e) l’efficacia dei sistemi di sicurezza atti a garantire la protezione dei dati e dei contenuti elettronici da manomissioni; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. . È il rimando che trasforma un’impostazione in una prova.
- 21 Art. 7, par. 2, lettera c) Art. 7, par. 2, lettera c) funziona in modo che le interruzioni e gli errori di visualizzazione del server siano ridotti per quanto possibile; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Registrazioni di disponibilità
Che mostrino che i tempi di inattività del server e gli errori di visualizzazione sono ridotti per quanto possibile. Dimostrarlo è una questione di registrazioni di monitoraggio nel tempo e non di una dichiarazione.
- 22 Art. 7, par. 2, lettera d) Art. 7, par. 2, lettera d) soddisfa i requisiti del regolamento (UE) 2016/679; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Posizione GDPR documentata
Il rispetto del regolamento (UE) 2016/679, documentato per il sito web che ospita le istruzioni.
- 23 Art. 7, par. 2, lettera e) Art. 7, par. 2, lettera e) l’indirizzo Internet visualizzato conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, è stabile e direttamente accessibile nei periodi di cui all’articolo 5, paragrafi 9 e 10. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Impegno scritto sulla stabilità dell’indirizzo Internet
Stabile e direttamente accessibile per l’intero periodo di conservazione di 10 o 15 anni applicabile al dispositivo. L’indirizzo è impegnato per quel periodo, non per la vita del sito web attuale.
- 24 Art. 7, par. 3 Art. 7, par. 3 Al più tardi alla data dalla quale si applica la registrazione dei dispositivi nella banca dati UDI di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/745 conformemente all’articolo 123, paragrafo 3, lettera d) o e), dello stesso regolamento, a seconda dei casi, il fabbricante fornisce l’indirizzo Internet di cui al paragrafo 2), lettera e), del presente articolo alla banca dati UDI in conformità all’allegato VI, parte B, punto 22, del regolamento (UE) 2017/745. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Indirizzo eIFU registrato nella banca dati UDI
L’indirizzo è fornito alla banca dati UDI al più tardi a decorrere dalla data in cui si applica la registrazione del dispositivo. I rimandi vanno agli articoli 28 28 1. The Commission, after consulting the MDCG shall set up and manage a UDI database to validate, collate, process and make available to the public the information mentioned in Part B of Annex VI. 2. When designing the UDI database, the Commission shall take into account the general principles set out in Section 5 of Part C of Annex VI. The UDI database shall be designed in particular such that no UDI-PIs and no commercially confidential product information can be included therein. 3. The core data elements to be provided to the UDI database, referred to in Part B of Annex VI, shall be accessible to the public free of charge. 4. The technical design of the UDI database shall ensure maximum accessibility to information stored therein, including multi-user access and automatic uploads and downloads of that information. The Commission shall provide for technical and administrative support to manufacturers and other users of the UDI database. MDR · versione consolidata del 2026-07-19. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. e 123, paragrafo 3, lettera d) 123, paragrafo 3, lettera d) without prejudice to the obligations of the Commission pursuant to Article 34, the obligations and requirements that relate to any of the electronic systems referred to in Article 33(2) shall apply from the date corresponding to 6 months from the date of publication of the notice referred to in Article 34(3), informing that the relevant electronic system is functional and meets the functional specifications drawn up pursuant to Article 34(1). The provisions referred to in the preceding sentence are: — Article 29, — Article 31, — Article 32, — Article 33(4), — the second sentence of Article 40(2), — Article 42(10), — Article 43(2), — the second subparagraph of Article 44(12), — points (d) and (e) of Article 46(7), — Article 53(2), — Article 54(3), — Article 55(1), — Article 56(5), — Articles 70 to 77, — Article 78(1) to (13), without prejudice to Article 78(14), — Articles 79 to 82, — Article 86(2), — Articles 87 and 88, — Article 89(5) and (7), and the third subparagraph of Article 89(8), — Article 90, — Article 93(4), (7) and (8), — Article 95(2) and (4), — the last sentence of Article 97(2), — Article 99(4), — Article 120(3d). Until the date of application of the provisions referred to in the first subparagraph of this point, the corresponding provisions of Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC regarding information on vigilance reporting, clinical investigations, registration of devices and economic operators, and certificate notifications shall continue to apply. MDR · versione consolidata del 2026-07-19. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. o e) e) no later than 12 months from the date of publication of the notice referred to in Article 34(3) in respect of the electronic system referred to in Article 33(2), points (a) and (b), manufacturers shall ensure that the information to be entered in Eudamed in accordance with Article 29 is entered in that electronic system, including regarding the following devices, provided that those devices are also placed on the market from 6 months from the date of publication of that notice: (i) devices, other than custom-made devices, for which the manufacturer has undertaken a conformity assessment in accordance with Article 52; (ii) devices, other than custom-made devices, placed on the market pursuant to Article 120(3), (3a) or (3b), unless the device, for which the manufacturer has undertaken a conformity assessment in accordance with Article 52, is already registered in Eudamed; MDR · versione consolidata del 2026-07-19. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. , dell’MDR e all’ allegato VI, parte B, punto 22 allegato VI, parte B, punto 22 22. URL for additional information, such as electronic instructions for use (optional), MDR · versione consolidata del 2026-07-19. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. — e mentre il punto 22 descrive il campo URL come facoltativo, questa disposizione ne rende obbligatoria la compilazione quando le istruzioni sono elettroniche.
Documentazione tecnica
MDR, allegato IIUna riga che nel regolamento di esecuzione non c’è affatto, e quella che decide se un revisore troverà tutto il resto.
- 25 MDR, allegato II, punto 2 MDR, allegato II, punto 2 INFORMATION TO BE SUPPLIED BY THE MANUFACTURER A complete set of: — the label or labels on the device and on its packaging, such as single unit packaging, sales packaging, transport packaging in case of specific management conditions, in the languages accepted in the Member States where the device is envisaged to be sold; and — the instructions for use in the languages accepted in the Member States where the device is envisaged to be sold. MDR · versione consolidata del 2026-07-19. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico.
Etichette e istruzioni per l’uso agli atti
Nelle lingue accettate negli Stati membri in cui il dispositivo è destinato a essere venduto, così che un revisore che legge la documentazione tecnica trovi le prove di cui sopra senza doverle chiedere.
Tre di queste sono impegni e non impostazioni: il periodo di conservazione all’ articolo 5, punto 9 articolo 5, punto 9 per i dispositivi con data di scadenza definita, ad eccezione dei dispositivi impiantabili, mantengono a disposizione degli utilizzatori le istruzioni per l’uso in forma elettronica per 10 anni dalla data di immissione sul mercato dell’ultimo dispositivo e per almeno due anni dalla data di scadenza dell’ultimo dispositivo prodotto; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. e 10 10 per i dispositivi senza data di scadenza definita e i dispositivi impiantabili, mantengono a disposizione degli utilizzatori le istruzioni per l’uso in forma elettronica per 15 anni dalla data di immissione sul mercato dell’ultimo dispositivo; eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. , la stabilità dell’indirizzo all’ articolo 7, paragrafo 2, lettera e) articolo 7, paragrafo 2, lettera e) l’indirizzo Internet visualizzato conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, è stabile e direttamente accessibile nei periodi di cui all’articolo 5, paragrafi 9 e 10. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. , e lo storico delle versioni all’ articolo 5, punto 13 articolo 5, punto 13 durante i periodi di cui ai punti 9) e 10), tutte le versioni elettroniche pubblicate delle istruzioni per l’uso e la loro data di pubblicazione sono disponibili sul sito web oppure, per quanto riguarda le versioni obsolete, sono fornite su richiesta. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. . Ciascuna si misura su un arco di anni e non nel momento della valutazione.
L’unica condizione la cui portata non è risolta
L’articolo 5, punto 5, richiede prove di verifica e validazione della corretta progettazione e del corretto funzionamento delle istruzioni per l’uso in forma elettronica, senza dire che cosa debba essere verificato. Sono possibili tre letture: il contenuto dell’istruzione, l’istruzione così come l’utilizzatore la riceve, o il sistema che la eroga.
La formulazione è ereditata invariata dall’articolo 5, punto 5, del regolamento (UE) n. 207/2012, anteriore alla struttura incentrata sul sito web che il regolamento ha oggi. Finché la questione non è risolta, metti a verbale l’ambito che hai scelto accanto alle prove.
Che cosa ha soppresso la modifica del 2025
Quattro condizioni hanno lasciato questo elenco nel luglio 2025. Le linee guida e le procedure interne redatte prima di quella data possono ancora riportarle.
- Art. 5, par. 12
Notifica degli aggiornamenti a chi ha scaricato le istruzioni
Soppressa. Resta una funzione sensata, e non è più una condizione del permesso.
- Art. 6, par. 4
La parte destinata al paziente delle istruzioni di un impianto su carta
Soppressa. La regola generale sulle istruzioni destinate ai profani copre ora quel caso.
- Art. 7, par. 2, lettera f)
Le versioni precedenti e le loro date di pubblicazione sul sito web
Soppresse. L’obbligo di storico delle versioni sopravvive in una forma delimitata dai periodi di conservazione, che consente di fornire su richiesta le versioni obsolete.
- Art. 8
La verifica degli articoli da 4 a 7 da parte dell’organismo notificato
Soppressa perché ridondante rispetto alla valutazione della conformità a norma dell’MDR.
Vale la pena segnalare un filo lasciato in sospeso, più che scioglierlo. L’ articolo 9 articolo 9 Le istruzioni per l’uso in forma elettronica fornite in aggiunta ad istruzioni per l’uso complete su supporto cartaceo sono coerenti con il contenuto di queste ultime. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. riguarda le istruzioni per l’uso in forma elettronica fornite in aggiunta a istruzioni cartacee complete, e richiede che le due siano coerenti. Il suo secondo comma, che applicava parti dell’ articolo 7, paragrafo 2 articolo 7, paragrafo 2 Il sito web in cui figurano le istruzioni per l’uso di un dispositivo fornite in forma elettronica invece che su supporto cartaceo è conforme ai seguenti requisiti: a) le istruzioni per l’uso sono fornite in un formato comunemente usato che possa essere letto con un software liberamente disponibile; b) è protetto dall’accesso non autorizzato e da manomissioni dei contenuti in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e); c) funziona in modo che le interruzioni e gli errori di visualizzazione del server siano ridotti per quanto possibile; d) soddisfa i requisiti del regolamento (UE) 2016/679; e) l’indirizzo Internet visualizzato conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, è stabile e direttamente accessibile nei periodi di cui all’articolo 5, paragrafi 9 e 10. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. , a quel sito web, è stato soppresso nel 2025 — mentre il secondo comma dell’ articolo 1 articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali le informazioni contenute nelle istruzioni per l’uso, definite all’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) 2017/745 e precisate all’allegato I, capo III, punto 23.4, del medesimo regolamento, possono essere fornite dai fabbricanti in forma elettronica, come indicato all’allegato I, capo III, punto 23.1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/745. Esso fissa inoltre alcuni requisiti relativi al contenuto e alla presentazione sui siti web delle istruzioni per l’uso in forma elettronica fornite in aggiunta alle istruzioni per l’uso su supporto cartaceo. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. continua ad annunciare che il regolamento stabilisce prescrizioni sui siti web per quel caso.
Le righe che citano l’ articolo 7 articolo 7 1) Qualora i fabbricanti forniscano le istruzioni per l’uso in forma elettronica su un supporto elettronico portatile insieme al dispositivo, o qualora il dispositivo stesso sia munito di un sistema integrato per la visualizzazione delle istruzioni per l’uso, dette istruzioni per l’uso in forma elettronica sono rese accessibili agli utilizzatori anche mediante un sito web. 2) Il sito web in cui figurano le istruzioni per l’uso di un dispositivo fornite in forma elettronica invece che su supporto cartaceo è conforme ai seguenti requisiti: a) le istruzioni per l’uso sono fornite in un formato comunemente usato che possa essere letto con un software liberamente disponibile; b) è protetto dall’accesso non autorizzato e da manomissioni dei contenuti in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e); c) funziona in modo che le interruzioni e gli errori di visualizzazione del server siano ridotti per quanto possibile; d) soddisfa i requisiti del regolamento (UE) 2016/679; e) l’indirizzo Internet visualizzato conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, è stabile e direttamente accessibile nei periodi di cui all’articolo 5, paragrafi 9 e 10. 3) Al più tardi alla data dalla quale si applica la registrazione dei dispositivi nella banca dati UDI di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/745 conformemente all’articolo 123, paragrafo 3, lettera d) o e), dello stesso regolamento, a seconda dei casi, il fabbricante fornisce l’indirizzo Internet di cui al paragrafo 2), lettera e), del presente articolo alla banca dati UDI in conformità all’allegato VI, parte B, punto 22, del regolamento (UE) 2017/745. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. , insieme all’ articolo 5, punto 13 articolo 5, punto 13 durante i periodi di cui ai punti 9) e 10), tutte le versioni elettroniche pubblicate delle istruzioni per l’uso e la loro data di pubblicazione sono disponibili sul sito web oppure, per quanto riguarda le versioni obsolete, sono fornite su richiesta. eIFU Regulation · versione consolidata del 2025-07-16. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. , sullo storico delle versioni, descrivono l’assetto di hosting e non il sistema qualità. Sono quelle che Ydntfy è costruito per dimostrare.
Fonti
Ogni affermazione di questa pagina è riconducibile a uno di questi testi, letti nella Gazzetta ufficiale e non in commenti secondari.
Mostra 5 fonti
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 della Commissione Citato nella versione modificata, salvo diversa indicazione. Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a k), e articolo 4, paragrafo 2. Articolo 5, punti da 1 a 11 e 13. Articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 5. Articolo 7, paragrafi 1 e 2. L’articolo 5, punto 12, l’articolo 6, paragrafo 4, l’articolo 8 e il secondo comma dell’articolo 9 sono citati nella formulazione anteriore alla modifica del 2025.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1234 della Commissione Considerando 7 sulle prescrizioni chiarite o soppresse per eliminare incertezze e sovrapposizioni. Qui sono stati utilizzati: la modifica dell’articolo 5, punti 6 e 11; la soppressione dell’articolo 5, punto 12; la sostituzione dell’articolo 5, punto 13; la soppressione dell’articolo 6, paragrafo 4; la soppressione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera f); il nuovo articolo 7, paragrafo 3; la soppressione dell’articolo 8; e la soppressione del secondo comma dell’articolo 9. In vigore dal 16 luglio 2025.
- Regolamento (UE) 2017/745 Allegato I, capo III, sezione 23.1, lettera f), che consente il formato diverso dalla carta soltanto alle condizioni delle norme di esecuzione. Allegato II, punto 2, su etichette e istruzioni per l’uso nella documentazione tecnica. Articolo 52 e allegati da IX a XI sulla valutazione della conformità. Articolo 28, articolo 123, paragrafo 3, lettere d) ed e), e allegato VI, parte B, punto 22, sulla banca dati UDI.
- Regolamento (UE) 2016/679 Il regolamento generale sulla protezione dei dati, il cui rispetto l’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), impone al sito web.
- Regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione Abrogato dal regolamento (UE) 2021/2226. Citato per l’origine della formulazione dell’articolo 5, punto 5, che riporta in termini identici.