Guida

Dalla carta all’eIFU: una guida all’implementazione

Una guida passo passo per passare da istruzioni per l’uso su supporto cartaceo a istruzioni per l’uso in forma elettronica, con l’articolo dietro ogni condizione.

Ultima revisione

7
decisioni, in ordine
Art. 3 a 7
Regol. (UE) 2021/2226
10 o 15 anni
conservazione da prevedere

Da luglio 2025 il regolamento (UE) 2021/2226 consente le istruzioni per l’uso in forma elettronica per quasi tutti i dispositivi destinati a utilizzatori professionali, e non più solo per il breve elenco di tipi di dispositivi che nominava in origine. Le condizioni sono stabilite negli articoli da 4 a 7, e a ciascuna si può rispondere a partire dal testo del regolamento.

Soddisfarle si riduce a sette decisioni. Questa guida le affronta nell’ordine in cui dipendono l’una dall’altra, con l’articolo dietro ciascuna, perché i team affari regolatori, qualità e IT possano pianificare il passaggio a partire da un unico documento.

Le sette decisioni

Nell’ordine in cui ciascuna apre la strada alla successiva. La guida le tratta tutte per intero.

  1. 1

    Confermare che il dispositivo è ammissibile

    Se la carta può essere sostituita o no, e per quale parte delle istruzioni.

    Art. 3 Art. 4 Art. 5
  2. 2

    Completare la valutazione dei rischi

    Che cosa resta su carta, il periodo stabilito per la copia cartacea su richiesta e se un mercato richiede un’eccezione.

    Art. 4 Art. 5, par. 1 Art. 5, par. 2
  3. 3

    Scegliere dove saranno ospitate le istruzioni

    L’indirizzo che deve restare stabile e accessibile per 10 o 15 anni.

    Art. 7
  4. 4

    Aggiornare etichettatura e imballaggio

    Come l’etichetta indica all’utilizzatore che le istruzioni sono elettroniche e come raggiungerle.

    Art. 6
  5. 5

    Predisporre la copia cartacea su richiesta

    Un accesso senza costi alla copia cartacea entro il periodo valutato, al più tardi entro sette giorni di calendario.

    Art. 5, par. 3
  6. 6

    Registrare l’indirizzo in EUDAMED

    Una voce nella banca dati UDI, obbligatoria per i dispositivi MDR con istruzioni per l’uso in forma elettronica.

    Art. 7, par. 3
  7. 7

    Far passare la modifica dal tuo sistema qualità

    La valutazione della conformità, non una presentazione eIFU a sé stante.

    Considerando 7, 2025/1234

Fonti

Ogni affermazione di questa pagina è riconducibile a uno di questi testi, letti nella Gazzetta ufficiale e non in commenti secondari. La guida elenca ogni disposizione su cui si basa.

Mostra 3 fonti
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 della Commissione Citato nella versione modificata. Articoli da 3 a 5 sull’ammissibilità. Articolo 4 e articolo 5, paragrafi 1 e 2, sulla valutazione dei rischi. Articolo 5, paragrafo 3, sulla copia cartacea su richiesta. Articolo 6 sull’etichetta. Articolo 7 sul sito web, e articolo 7, paragrafo 3, sulla banca dati UDI.
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1234 della Commissione La sostituzione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, che ha trasformato un elenco di categorie di dispositivi in un criterio fondato su chi utilizza il dispositivo. Considerando 7 sulle prescrizioni chiarite o soppresse per eliminare incertezze e sovrapposizioni, tra cui l’articolo 8. In vigore dal 16 luglio 2025.
  • Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) Allegato VI, parte B, punto 22, sulla banca dati UDI. Articolo 52 e allegati da IX a XI sulla valutazione della conformità.